Ordinanza n. 566/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 247legge 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 12 giugno 1990 dal Pretore di Catania nei processi penali riuniti
a carico di Crimaldi Antonia ed altri, iscritta al n. 555 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza del 12 giugno
1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 443, secondo comma, del codice di
procedura penale, "in quanto, escludendo il diritto di appello
dell'imputato ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si
determina una condizione di disparità con l'imputato condannato ad
una pena che deve essere eseguita";
e che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a
quo osserva che "nel caso di definizione del giudizio di primo grado
con condanna degli imputati e concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad
essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un
atto che deve essere compiuto ai sensi dell'art. 247, primo comma,
d.-l. 28 luglio 1989, n. 271 prima che siano state compiute le
formalità di apertura del dibattimento di primo grado";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
in subordine, non fondata;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima
ancora di aprire il dibattimento, a seguito di una richiesta di rito
abbreviato da parte dell'imputato in ordine alla quale il pubblico
ministero aveva negato il proprio consenso;
che, alla stregua della sentenza n. 66 del 1990, richiamata
dall'ordinanza di rimessione, solo all'esito del dibattimento il
giudice può, ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,
secondo comma, del codice di procedura penale;
e che la questione proposta appare, pertanto, prematura e,
quindi, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 12 giugno
1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte