Ordinanza n. 567/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo,
sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente"),
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Consiglio di
Stato - Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dal
Provveditorato agli studi di Reggio Calabria contro Geria Diego ed
altre, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima Serie
speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Geria Diego e Cristiano Laura,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 18
aprile 1986 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44,
terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270
("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente"), nella parte in cui esclude i docenti di attività
musicali che abbiano prestato servizio secondo le modalità previste
dall'articolo medesimo dal beneficio del mantenimento in servizio
fino al conseguimento del diploma e dell'abilitazione e, quindi,
ottenuti tali titoli, sino all'immissione in ruolo;
che, in particolare, il giudice a quo prospetta la disparità di
trattamento rispetto ai docenti di libere attività ginnico-sportive
nonché l'assimilabilità dei posti relativi ad attività
complementari alle normali cattedre di ruolo;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata;
che si sono costituite le parti private, depositando anche
memoria integrativa;
Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata
con la sentenza 14 ottobre 1986, n. 222 e che nella ordinanza di
rimessione non si rinvengono argomenti nuovi o diversi rispetto a
quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente"), sollevata in relazione agli artt.
3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:567 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte