Ordinanza n. 567/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 118r.d. 1736/1933
- art. 20d.P.R. 642/1972
- art. 15d.P.R. 642/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A",
dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000
dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente
tra La Sanitaria S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza
emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
(Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su
alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della
tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
indicazione in ordine agli elementi della fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
che risulta altresì omessa ogni motivazione non solo sulla
rilevanza della questione ma anche sulla non manifesta infondatezza
della stessa;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario,
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)
e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:567 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte