Ordinanza n. 568/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 94/1982
- art. 1legge 637/1983
usata come parametro
citata
- art. 10legge 462/1983
- art. 14legge 9/1982
- art. 58Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma,
della legge 25 marzo 1982, n. 94 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti"), come modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983,
n. 637 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 settembre 1983 n. 462, concernente modifiche agli articoli 10 e 14
del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982 n. 94, in materia di
sfratti, nonché disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata"),
promosso con tre ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di
Abbiategrasso nei procedimenti civili vertenti tra la s.r.l. MA.PE. e
De Priori Bambina, Maggioni Luigi e Ranzani Ermanno, iscritte ai nn.
58, 59 e 60 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima Serie speciale, dell'anno
1987;
Visti gi atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Abbiategrasso, con tre ordinanze emesse
in data 10 novembre 1986, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
terzo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 (come modificato
dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n. 637) nella parte in cui
consente la graduazione soltanto di quei provvedimenti di rilascio in
cui la data dell'esecuzione risulti fissata entro il 30 giugno 1984;
che secondo il giudice a quo il legislatore non avrebbe seguito
la ratio dell'art. 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di
accordare cioè una più lunga proroga a chi da minor tempo
disponesse dell'immobile, ulteriormente vulnerando il principio
d'uguaglianza in quanto i successivi provvedimenti legislativi
avrebbero accordato il beneficio della dilazione unicamente agli
immobili compresi in aree ad alta tensione abitativa;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata;
Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione e che
i relativi giudizi possono essere riuniti;
che il giudice a quo sottopone a critica la disciplina relativa
al differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
richiedendo alla Corte un intervento modificativo del vigente regime;
che tale pronunzia si porrebbe come sostitutiva dell'attività
discrezionale di bilanciamento degli interessi propria del
legislatore;
che pertanto il giudizio di costituzionalità non può essere
ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma,
della legge 25 marzo 1982, n. 94 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di
sfratti"), modificato dall'art. 1 della legge 10 novembre 1983, n.
637, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Abbiategrasso con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte