Ordinanza n. 568/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1990
dalla Corte d'appello di Firenze nel processo penale a carico di
Nufrio Renato, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 15
giugno 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del codice di
procedura penale, sia nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato
avanzata dall'imputato dopo la notificazione del decreto che dispone
il giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni e sia nella parte
in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio di merito
concluso, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare l'omessa
previsione sia della motivazione del dissenso del pubblico ministero
sulla richiesta di giudizio abbreviato sia del potere di sindacato
sul detto dissenso, non indica a quale giudice - se a quello del
dibattimento di primo grado o a quello dell'impugnazione o ad
entrambi - dovrebbe essere attribuito il sindacato, né in quale
momento - se all'esito del dibattimento di primo o di secondo grado,
ovvero prima di questo - il sindacato stesso potrebbe essere
esercitato;
che la generica indicazione del giudice non consente l'esatta
individuazione del petitum effettivamente perseguito (v.,
analogamente, ordinanza n. 518 del 1990);
che, pertanto, la questione, così come prospettata, deve dirsi
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 15
giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:568 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte