Ordinanza n. 568/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze
rispettivamente emesse il 20 gennaio 2000 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Brigada Giuseppina e il fallimento
S.n.c. Italpneus di Villa Angelo & C. ed altri, iscritta al n. 533
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e il 7
giugno 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Pesce
Giacomo nei confronti del fallimento della Impresa di costruzioni
Alpet di Pesce Angelo & C. in liquidazione ed altra, iscritta al
n. 564 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Pesce Giacomo nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 20
gennaio 2000, ha sollevato, senza esplicito riferimento ad alcun
parametro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non contiene
la precisazione di un termine ragionevole entro il quale può essere
dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo
che esso abbia perso tale qualità a seguito di recesso;
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata va
interpretata nel senso che il fallimento del socio illimitatamente
responsabile può essere dichiarato, in conseguenza del fallimento
della società, senza alcun limite temporale, diversamente da quanto
previsto dall'art. 10 della stessa legge per il fallimento
dell'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività
d'impresa;
che l'indefinita assoggettabilità del socio alla procedura
concorsuale darebbe, tuttavia, luogo ad una sperequazione
inaccettabile rispetto alla posizione dell'imprenditore individuale e
sarebbe inoltre in contrasto con l'interesse generale alla certezza
delle situazioni giuridiche;
che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 giugno
2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale della stessa norma,
limitatamente al secondo comma, nella parte in cui non prevede che la
sentenza dichiarativa del fallimento del socio illimitatamente
responsabile che sia deceduto possa essere pronunciata solamente
entro un termine predeterminato;
che anche la Corte rimettente ritiene, infatti, in
conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la
norma denunciata non ponga alcun limite temporale alla possibilità
di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili in
conseguenza della dichiarazione di fallimento della società;
che in tal modo la norma, differenziando quanto alla
assoggettabilità al fallimento il trattamento del socio
illimitatamente responsabile da quello dell'imprenditore individuale,
potrebbe ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza rispetto
all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, insita
nell'ordinamento;
che si è costituito in giudizio Giacomo Pesce, attore nel
giudizio a quo di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il
quale ha concluso "affinché sia provveduto ad inserire nel testo
dell'art. 147 della legge fallimentare una limitazione temporale
analoga a quella risultante dal disposto dell'art. 10 e 11 della
stessa legge per il caso di dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore individuale";
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità e non fondatezza della questione, in quanto identica
nei contenuti ad altre già dichiarate manifestamente infondate.
Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, non esplicitamente evocato dal
tribunale di Milano ma chiaramente desumibile dal tenore
dell'ordinanza, della legittimità costituzionale dell'art. 147 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, della amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede
alcun termine per la dichiarazione di fallimento del socio
illimitatamente responsabile in estensione del fallimento della
società;
che i due giudizi vanno pertanto riuniti e congiuntamente
decisi;
che la norma denunciata è stata già dichiarata, con
sentenza n. 319 del 2000, costituzionalmente illegittima "nella parte
in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità
illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il
decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per
qualsiasi causa, la responsabilità illimitata";
che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 147 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
della amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Milano e dalla Corte di cassazione con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
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