Ordinanza n. 57/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/11/1958 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre
1956, n. 1441, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 11 luglio 1958 della Corte di assise di Cremona emessa
nel procedimento penale a carico di Katich Stjepan, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958 ed
iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1958;
2) ordinanza 9 luglio 1958 della Corte di assise di Pavia emessa
nel procedimento penale a carico di Matti Paolo Pietro ed altri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6
settembre 1958 ed iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che con le due ordinanze sopra elencate è stata rimessa
alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità
costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla
partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle
Corti di assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della
Costituzione;
che nei giudizi così proposti davanti a questa Corte nessuna delle
parti si è costituita, mentre vi è stato tempestivo intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,
la quale con sentenza del 29 settembre 1958, di cui è stata data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre
1958, ha dichiarato che non sussiste contrasto tra le norme della legge
27 dicembre 1956 e le invocate disposizioni della Costituzione;
che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in
contrario, tale pronuncia va confermata;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPAPE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte