Ordinanza n. 57/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
citata
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 1legge 741/1959
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 867, promosso con ordinanza 8 settembre 1965 emessa dal
Pretore di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Cortesini
Franco, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione
di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio
1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes per la
Provincia di Roma la clausola 11 del contratto collettivo provinciale
30 settembre 1959, integrativo dell'accordo collettivo nazionale 24
luglio 1959 fra associazioni di imprenditori edili, concernente
l'istituzione di una Cassa edile, sotto il profilo del contrasto di
detto articolo unico con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per
eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della
legge 14 luglio 1959, n. 741;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 16
dicembre 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'articolo unico del suddetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella
parte in cui rendeva obbligatoria erga omnes la clausola 11
dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, riguardante l'istituzione
della Cassa edile;
che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di
avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima
(art. 136 della Costituzione, e art. 30, comma terzo, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867
nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del
contratto collettivo 30 settembre 1959 per la Provincia di Roma,
relativa alla istituzione della Cassa edile, promossa con ordinanza 8
settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte