Ordinanza n. 57/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/1971 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 39legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Martino Renato, depositato in
cancelleria il 23 ottobre 1970, per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che il sig. De Martino Renato, sottoposto a procedimento
penale davanti al tribunale di Roma, intende denunciare con il proprio
ricorso a questa Corte tutta una serie di conflitti di attribuzione tra
i poteri dello Stato, e segnatamente tra Magistratura e Parlamento e
tra Corte dei conti in sede di controllo e Parlamento;
Considerato che, come già questa Corte ha avuto occasione di
affermare (ordinanza n. 39 del 1968), il conflitto tra poteri dello
Stato non può essere sollevato da soggetti od organi ad essi estranei
e perciò non legittimati a ricorrere per la risoluzione dello stesso
(v. artt. 37 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitti di
attribuzione presentato dal sig. De Martino Renato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte