Ordinanza n. 57/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1977 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5
giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 1 della
legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 maggio 1975 dal pretore di San Daniele del
Friuli, nel procedimento penale a carico di Rossi Aurelio, iscritta al
n. 394 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1975 dal tribunale di Macerata,
nel procedimento penale a carico di Santanatoglia Primo, iscritta al n.
594 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,
modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico
delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della
caccia).
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta
non fondata da questa Corte con sentenza n. 272 del 1974;
che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato
dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 272 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte