Ordinanza n. 57/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 413/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e
indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di
Cadore nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Giuseppe ed
altro, iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;
2) ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di
Cadore nel procedimento penale a carico di De Silvestro Bruno ed
altro, iscritta al n. 1028 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980;
3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale di Belluno
nel procedimento penale a carico di Mazzocco Zelindo, iscritta al n.
92 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 105 del 1980;
4) ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Feltre nel
procedimento penale a carico di Patrioli Eitel, iscritta al n. 150 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 124 del 1980;
5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1979 dal Pretore di San Donà
di Piave nel procedimento penale a carico di Pavanetto Antonio,
iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con cinque ordinanze emesse rispettivamente il 7 e 21
novembre 1979 dal pretore di Pieve di Cadore, il 19 ottobre 1979 dal
tribunale di Belluno, il 6 e 12 dicembre 1979 dai pretori di Feltre e
di San Donà di Piave, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in
cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose
gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le
conseguenze previste dal primo comma n. 2 (indebolimento permanente
di un senso o di un organo) e dal secondo comma dell'art. 583 cod.
pen. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi
un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se
compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che
rientrano nell'ambito della amnistia.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile
1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della
Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della
Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati
ulteriori profili né addotti nuovi argomenti sostanziali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze
descritte in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime
ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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