Ordinanza n. 57/1987
Altra decisione · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 31legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),
promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1979 dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Alessandria, il 18 aprile, 16 e 17
maggio 1977 ed il 7 gennaio 1980 dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Sanremo (n. 10 ordd.) e il 6 ottobre 1983 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia, iscritte al n.
411 del registro ordinanze 1979, ai nn. da 573 a 582 del registro
ordinanze
1982 e al n. 1253 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 dell'anno 1979,
nn. 25, 32 e 39 dell'anno 1983 e al n. 91-bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che è stata sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 per contrasto con l'art. 76 Cost. dalle ordinanze
seguenti:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1979 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Alessandria (ord. n. 411/1979 R.O.);
2-11) dieci ordinanze della Commissione tributaria di primo
grado di Sanremo pervenute tutte il 22 luglio 1982 ed emesse il 18
aprile 1977 (ord. n. 573/1982 R.O.), il 16 maggio 1977 (ordd. nn.
574, 576-581/1982 R.O.), il 17 maggio 1977 (ord. n. 575/1982 R.O.) e
il 7 gennaio 1980 (ord. n. 582/1982 R.O.);
che i giudizi vertono, nei termini della rimessione, sulla
richiesta della riduzione della relativa soprattassa ex art. 23,
ultimo comma, d.P.R. n. 643/1972;
che i Collegi a quibus, hanno osservato, in proposito, come
l'ultimo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972, "richiamando le
riduzioni stabilite in materia di soprattasse per l'imposta di
registro, non consente allo stato attuale una pratica applicazione,
in quanto la legge di registro prevede riduzioni unicamente in
materia di pene pecuniarie e non anche di soprattasse". Da ciò
deriverebbe l'equiparazione tra chi presenta la dichiarazione INVIM
con un giorno di ritardo e chi non la presenta affatto. La norma,
così disponendo, si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 76 Cost.
in quanto non verrebbe rispettata la direttiva della legge-delega 9
ottobre 1971 n. 825, art. 10, n. 11 che prescrive "la migliore
commisurazione delle sanzioni alla effettiva entità oggettiva e
soggettiva delle violazioni";
che la questione è stata sollevata, altresì, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia con ordinanza emessa il 6
ottobre 1983 (pervenuta il 16 novembre 1984, ord. n. 1253/1984 R.O.),
nel giudizio di appello avverso la decisione del 27 febbraio 1982
della Commissione tributaria di primo grado. Con tale ordinanza viene
coinvolto nell'impugnativa, null'altro specificamente risultando in
ordine agli accertamenti compiuti in primo grado, anche il primo
comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972 in quanto "prevede la sanzione
della soprattassa in misura fissa e non graduale tra un minimo e un
massimo (a differenza della pena pecuniaria prevista per altri
tributi, in relazione ai quali è consentita per di più la riduzione
in caso di limitato ritardo)" in contrasto con l'art. 76 Cost. in
riferimento alla citata direttiva di cui alla legge-delega n.
825/1971 (art. 10, n. 11);
che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento nei giudizi di cui
alle ordinanze nn. 411/79, 573/82, 1253/84, concludendo per
l'infondatezza delle questioni;
Considerato che i Collegi rimettenti prospettano questioni
connesse alla applicazione della medesima normativa, talché va
disposta la riunione dei giudizi;
che relativamente alle ordinanze n. 411 del 1979 R.O.; nn. 573 e
582 del 1982 R.O. (queste ultime, come sopra esposto, emesse tutte
nel 1977) è peraltro sopravvenuto il d.l. 10 luglio 1982 n. 429
convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982 n. 516, il cui
art. 31, comma quarto, ha disposto che "per le altre controversie
pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni
commesse fino alla data del 31 dicembre 1981", relative tra l'altro
anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
"le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le
altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il
contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo
dovuto...";
che nelle fattispecie dedotte, non essendo in contestazione la
valutazione dell'Ufficio ma solo l'applicazione della soprattassa, si
deve ritenere che la dovuta imposta INVIM decennale sia stata
versata;
che pertanto si appalesa necessario un nuovo esame della
rilevanza della sollevata questione da parte dei giudici rimettenti
in relazione alla sopravvenuta normativa (cfr. ord. n. 152 del 1984);
che puntuali nuove motivazioni in punto di rilevanza si
appalesano del caso anche in ordine all'indicata ordinanza della
Commissione tributaria di secondo grado di Venezia poiché riferibile
alla precedente decisione di primo grado resa addì 27 febbraio 1982;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione
tributaria di primo grado di Alessandria (ordinanza
n. 411/1979), di Sanremo (ord. 573-582/1982) e alla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia (ordinanza
n. 1253/1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte