Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 903/1977

usata come parametro

citata

  • art. 16legge 903/1977
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e

secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dalla Corte di cassazione nel

procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio ed altra, iscritta

al n. 522 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento penale a

carico di Borgarello Giorgio e Ceresa Maria Maddalena, imputati del

reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,

per avere adibito a lavoro notturno nove lavoratrici, con ordinanza

del 2 febbraio 1990 (R.O. n. 522 del 1990), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della

legge 9 dicembre 1977, n. 903, per violazione dell'art. 37, primo

comma, della Costituzione, che riconosce alla donna gli stessi

diritti dell'uomo nel rispetto delle condizioni di lavoro che

consentano l'adempimento della funzione familiare e assicurino alla

madre e al bambino una speciale, adeguata protezione;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che, secondo il testo attuale della disposizione

denunciata, il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici delle

aziende manifatturiere non è assoluto, ma può essere diversamente

disciplinato o rimosso mediante la contrattazione collettiva, anche

aziendale;

che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente

infondata (ordinanza n. 378 del 1989), perché allo stato può essere

presa in considerazione la particolare e peculiare condizione della

donna e la sua posizione in seno alla famiglia;

che non sono addotti motivi nuovi o diversi che possano fondare

una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), in riferimento all'art. 37, primo comma, della

Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con la ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte