Ordinanza n. 57/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 903/1977
usata come parametro
citata
- art. 16legge 903/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e
secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con
ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dalla Corte di cassazione nel
procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio ed altra, iscritta
al n. 522 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento penale a
carico di Borgarello Giorgio e Ceresa Maria Maddalena, imputati del
reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
per avere adibito a lavoro notturno nove lavoratrici, con ordinanza
del 2 febbraio 1990 (R.O. n. 522 del 1990), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, per violazione dell'art. 37, primo
comma, della Costituzione, che riconosce alla donna gli stessi
diritti dell'uomo nel rispetto delle condizioni di lavoro che
consentano l'adempimento della funzione familiare e assicurino alla
madre e al bambino una speciale, adeguata protezione;
che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità della questione;
Considerato che, secondo il testo attuale della disposizione
denunciata, il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici delle
aziende manifatturiere non è assoluto, ma può essere diversamente
disciplinato o rimosso mediante la contrattazione collettiva, anche
aziendale;
che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente
infondata (ordinanza n. 378 del 1989), perché allo stato può essere
presa in considerazione la particolare e peculiare condizione della
donna e la sua posizione in seno alla famiglia;
che non sono addotti motivi nuovi o diversi che possano fondare
una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), in riferimento all'art. 37, primo comma, della
Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con la ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte