Ordinanza n. 57/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 5,
della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14,
legge 10 maggio 1976, n. 319)), promosso con ordinanza emessa il 30
gennaio 1993 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di
Armando Borello, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Armando Borello, imputato della contravvenzione prevista e punita
dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il Pretore di Asti,
con ordinanza emessa il 30 gennaio 1993, su eccezione del pubblico
ministero ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
numero 5, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13
(Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319));
che la norma censurata, meramente descrittiva, definisce lo
spandimento sul terreno come "l'operazione di smaltimento ai fini
agricoli dei reflui provenienti da insediamenti civili o produttivi",
e prevede che "tale smaltimento, inteso come fase di trattamento dei
reflui rientra nell'ambito di applicazione del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915";
che il Pretore ritiene la questione rilevante, dovendosi
stabilire nel caso sottoposto al suo esame se debba trovare
applicazione una norma di legge regionale che fa richiamo ad una
legge statale in materia di rifiuti (d.P.R. n. 915 del 1982), anche
ai fini sanzionatori penali, in una fattispecie che sembra invece
rientrare nell'ambito delle previsioni dell'art. 21 della legge n.
319 del 1976;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione
Piemonte, concludendo per la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale;
Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca una esposizione
del fatto che chiarisca se lo spandimento sul suolo dei liquami
rientrasse o meno nella normale pratica agronomica, in modo da
rendere possibile il riscontro concreto sui termini della questione,
essendosi il giudice rimettente limitato a riportare le richieste del
pubblico ministero dopo avere indicato il titolo del reato per il
quale si procedeva;
che, essendo carente la motivazione sulla rilevanza, la
questione va dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n.
324 del 1992, n. 456 e 326 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 5, della legge
regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi
delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10
maggio 1976, n. 319)), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117
della Costituzione, dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte