Ordinanza n. 57/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/02/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 269/1994
usata come parametro
citata
- art. 113Costituzione
- art. 10legge 487/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in
tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici
trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella
legge 4 luglio 1994, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 14
marzo 1995 dal Pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente
tra Marchesan Gilberto e Ente poste italiane, iscritta al n. 250 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, promosso da un
dipendente dell'Ente poste italiane al fine di ottenere
l'accertamento della insussistenza degli addebiti e la dichiarazione
dell'illegittimità di un provvedimento disciplinare adottato nei
suoi confronti, il Pretore di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 14
marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione
in tema di controversie del lavoro del personale degli enti pubblici
trasformati in enti pubblici economici o società), convertito nella
legge 4 luglio 1994, n. 432, "nella parte in cui non prevede il
potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, per le controversie
attribuite alla sua giurisdizione, di annullare i provvedimenti
amministrativi dell'ente sottoposti al giudizio";
che - affermata la propria giurisdizione sulla controversia de
qua, riguardante un procedimento disciplinare instaurato per fatti
posti in essere successivamente alla intervenuta trasformazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico a seguito della conversione nella legge 29 gennaio
1994, n. 71, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 -, il
rimettente rileva di essere chiamato a giudicare della legittimità
di provvedimenti disciplinari adottati prima dell'effettiva
privatizzazione del rapporto di impiego del personale dell'Ente
convenuto (avvenuta con la stipula del CCNL in data 26 novembre
1994), secondo le norme regolatrici della materia e il rito
disciplinare di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
che la natura amministrativa del procedimento disciplinare,
correlata al difetto nel giudice ordinario del potere di annullare i
relativi provvedimenti sanzionatori per via "delle regole del riparto
della giurisdizione e dei limiti del potere dell'autorità
giudiziaria ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, e
in specie per il principio costituzionale di cui all'art. 113, terzo
comma, della Costituzione", comporta, secondo il rimettente, una
eccessiva limitazione del diritto del cittadino, impiegato di un ente
pubblico trasformato in ente pubblico economico, di agire in giudizio
a tutela dei propri diritti e interessi legittimi (ex art. 24 della
Costituzione): dal che deriverebbe altresì la rilevanza della
questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza
della questione;
Considerato che il rimettente non motiva in alcun modo la rilevanza
della sollevata questione, solo assertivamente affermata a
conclusione della condotta indagine sulla non manifesta infondatezza
della questione stessa;
che, per converso, il difetto di rilevanza emerge dallo stesso
testo dell'ordinanza di rimessione, dal quale chiaramente risulta
come il petitum proposto dal ricorrente nel giudizio a quo abbia per
contenuto solo l'accertamento dell'"insussistenza degli addebiti" a
lui mossi e la declaratoria dell'"illegittimità del provvedimento
disciplinare" irrogatogli, e non anche l'"annullamento" del
provvedimento medesimo, con esclusivo riguardo al quale, invece, la
questione di legittimità costituzionale è stata dal rimettente
prospettata;
che l'accertamento dell'inesistenza degli addebiti contestati e
la conseguente declaratoria d'illegittimità dell'atto sanzionatorio,
rientranti, secondo i princìpi generali, nella giurisdizione del
giudice ordinario, esauriscono l'a'mbito della domanda sulla quale il
rimettente è chiamato a pronunciarsi;
che pertanto il tema dei limiti alla potestà di annullamento dei
provvedimenti amministrativi risulta ininfluente nel giudizio a quo;
e che, inoltre, esso è prospettato senza tener conto del disposto
dell'art. 10 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, il quale
devolve all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie
concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente
"Poste italiane" e costituisce dunque nella specie la norma dalla
quale dovrebbe eventualmente derivare la giurisdizione, cui il
rimettente riconnette la lamentata limitazione del diritto di difesa
del ricorrente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio
1994, n. 269 (Riparto della giurisdizione in tema di controversie del
lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici
economici o società), convertito nella legge 4 luglio 1994, n. 432,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore
di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte