Ordinanza n. 57/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 90/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5,
del d.-l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso
tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 promosso con
ordinanza emessa il 19 marzo 1997 dal pretore di Genova nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Livraghi Silvano ed altri
contro il Ministero delle finanze - D.G. Demanio iscritta al n. 327
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi civili tra loro riuniti,
promossi contro l'Amministrazione delle Finanze da conduttori di
immobili ad uso diverso da quello di abitazione, rientranti nel
patrimonio disponibile dello Stato, il pretore di Genova ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27
aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre
disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165;
che il giudice a quo ha premesso che una questione identica a
quella odierna è già stata da lui sollevata nel corso del medesimo
giudizio, e che questa Corte l'ha dichiarata inammissibile, per
carenza di motivazione, con ordinanza n. 202 del 1996;
che la norma impugnata, nel prevedere un aumento dei canoni per
l'utilizzazione dei beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, espressamente
esclude da tale aumento i canoni "per immobili concessi o locati ad
uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n.
392"; e poiché il termine "alloggio" è sempre stato usato per
definire le civili abitazioni, non pare che la deroga possa valere
per i contratti oggetto di causa, relativi appunto a locazioni per
uso diverso da quello abitativo;
che tuttavia - prosegue il giudice a quo - siffatta normativa
solleva seri dubbi di legittimità costituzionale perché, essendo
gli aumenti in esame stati richiesti con decorrenza 1 gennaio 1990,
è pacifico che gli stessi sono svincolati dalle normali vicende
contrattuali e vengono imposti in modo estraneo alle regole
privatistiche sulla locazione;
che la norma impugnata, pertanto, viola l'art. 3 Cost., creando
un'ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori di
immobili di proprietà pubblica ed i conduttori di immobili di
proprietà privata, istituendo un regime di favore per la pubblica
amministrazione senza alcun bilanciamento delle posizioni dei
privati;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che la norma impugnata dispone che i criteri per la
rideterminazione dei canoni in questione siano stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro;
che tale decreto, effettivamente emanato in data 20 luglio 1990,
è stato successivamente annullato con sentenza 16 marzo 1993, n.
34, del Tribunale superiore delle acque pubbliche; e che il ricorso
avverso questa pronuncia è stato respinto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione (sent. 18 novembre 1994, n. 9685);
che pertanto, mancando in concreto il riferimento esatto a
criteri in base ai quali commisurare l'aumento dei canoni oggetto di
causa, la questione di legittimità costituzionale non può essere
ancora posta e deve ritenersi manifestamente inammissibile, dal
momento che l'assenza del predetto decreto interministeriale rende
sostanzialmente inoperante la disposizione impugnata ed inattuale la
lamentata lesione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.-l. 27
aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre
disposizioni urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata dal pretore di Genova, in
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte