Ordinanza n. 57/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 341Codice penale
- art. 18legge 205/1999
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del codice penale, promosso con Ordinanza emessa il
11 novembre 1999 dal tribunale di Palermo, iscritta al n. 40 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 1ª serie speciale, n. 8, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza in data 11 novembre 1999, il
tribunale di Palermo, in composizione monocratica - chiamato a
provvedere, quale giudice dell'esecuzione, su un'istanza di revoca,
ai sensi dell'art. 673 del codice di procedura penale, di una
sentenza di condanna per il reato di oltraggio a un pubblico
ufficiale - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, del codice penale, "nella parte in cui non prevede che
il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto
effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex art. 673 cod.
proc. pen., per un fatto che secondo la legge posteriore non
costituisca reato";
che, avendo l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205
(Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e
modifiche al sistema penale e tributario), espressamente abrogato
l'art. 341 cod. pen., che prevedeva il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, il remittente argomenta le ragioni per le quali nella
concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrerebbe
un'ipotesi di abolitio criminis, riconducibile al secondo comma
dell'art. 2 del codice penale, e, dovendo procedere alla revoca della
sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ritiene rilevante la
prospettata questione di legittimità costituzionale, non avendo il
condannato ancora pagato le spese processuali;
che il remittente richiama la sentenza n. 98 del 1998, con la
quale questa Corte ha affermato che il debito di rimborso delle spese
del processo penale gravante sul condannato non è più qualificabile
come obbligazione civile retta dai comuni principia della
responsabilità patrimoniale, ma come sanzione economica accessoria
alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle
finalità di questa;
che tale nuova qualificazione giuridica farebbe sorgere dubbi
di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27
della Costituzione, in relazione all'art. 2, secondo comma, del
codice penale, poiché - sembra ragionare il remittente - in questa
disposizione le spese del processo non sarebbero configurate come
effetto penale della condanna, sicché il condannato sarebbe
obbligato a pagarle, nonostante la revoca della sentenza ex art. 673
cod. proc. pen;
che, in particolare, nel caso della abolitio criminis,
mantenere in vita la condanna alle spese processuali pur in presenza
di un così radicale mutamento di valutazione circa il disvalore
penale della condotta, significherebbe da un lato violare il canone
della ragionevolezza delle classificazioni legislative, e dall'altro
introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti
che, pur avendo commesso, in ipotesi, il reato di oltraggio lo stesso
giorno, sarebbero o meno sottoposti all'obbligo di pagare le spese
processuali a seconda che abbiano riportato condanna irrevocabile
prima della abrogazione dell'art. 341 cod. pen. ovvero si trovino
assoggettati ad un procedimento penale ancora in corso;
che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, secondo la quale, dopo la sentenza n. 98 del 1998 di questa
Corte, la sopravvivenza dell'obbligo di rimborso delle spese
processuali nel caso della abolitio criminis sarebbe difficilmente
conciliabile con gli invocati parametri costituzionali, e la
prospettata questione di costituzionalità andrebbe risolta con una
sentenza interpretativa di rigetto, che adegui la disposizione
censurata al dettato della Costituzione, sulla base di una diversa
lettura dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, non preclusa
dalla sua formulazione testuale.
Considerato che il tribunale di Palermo, nel sollecitare, alla
luce degli articoli 3 e 27 della Costituzione, una pronuncia additiva
sull'art. 2, secondo comma, del codice penale, "nella parte in cui
non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi,
in quanto effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex art.
673 del codice di procedura penale, per un fatto che secondo la legge
posteriore non costituisca reato", pone in termini di questione di
legittimità costituzionale un semplice problema interpretativo che
deve risolvere autonomamente non trovando alcun ostacolo nella
disposizione censurata;
che a ritenere plausibile la tesi del remittente secondo cui
la concreta fattispecie sottoposta al suo esame integrerebbe una
ipotesi di abolitio criminis, la disposizione da applicare, come egli
stesso ritiene pacifico, è l'art. 673 cod. proc. pen., che prevede
in simili ipotesi la revoca della sentenza;
che questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 96 del
1996 come la disciplina processuale della abolitio criminis abbia
subito modificazioni profonde a seguito dell'entrata in vigore del
codice di procedura penale del 1988, il quale, all'art. 673, sotto la
rubrica "Revoca della sentenza per abolizione del reato", ha
previsto, al comma 1, che nel caso di abrogazione o dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale,
dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e
adotta i provvedimenti conseguenti;
che alla citata sentenza non è sfuggita l'evidente
innovazione rispetto alla disciplina posta dall'art. 2, secondo
comma, del codice penale e dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, poiché, mentre queste due disposizioni, per l'ipotesi di
abolitio criminis o, rispettivamente, di dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, prevedevano
la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna
senza che fosse intaccato il giudicato penale, l'art. 673 del codice
di procedura penale, nel prevedere in questi casi la revoca della
sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, attribuisce a questo
il potere di incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del
giudice della cognizione;
che è anche chiaro che sia nell'art. 2 del codice penale,
sia nell'art. 673 del codice di procedura penale, si disciplina la
sorte non della sola pena ma di tutti gli effetti penali della
condanna;
che è d'altra parte nota al remittente la portata della
sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa Corte ha ricondotto la
condanna al rimborso delle spese del processo penale, che
tradizionalmente era inquadrata tra le obbligazioni civili verso lo
Stato poste a carico dell'autore del reato, ad un genere di sanzioni
partecipi del regime giuridico e delle finalità della pena e quindi
accessorie a questa;
che lo stabilire se il rimborso delle spese del processo
penale sia obbligazione civile ovvero sanzione economica assimilabile
a una pena accessoria non comporta la soluzione di questioni di
legittimità costituzionale ulteriori rispetto a quelle già
affrontate da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1998;
che il giudice a quo dispone, quindi, di tutte le coordinate
normative per risolvere il problema di fronte al quale si trova,
senza che sia all'uopo necessario un intervento manipolativo
sull'art. 2 del codice penale, inteso a inserire in esso norme già
presenti nel sistema;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della
Costituzione, dal tribunale di Palermo, in composizione monocratica,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte