Ordinanza n. 570/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo
comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 21
aprile 1980 dal Giudice conciliatore di Trieste, iscritta al n. 366
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 235 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Trieste, nel corso di un
giudizio di recesso per necessità, ha sollevato, con ordinanza
emessa il 21 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente rileva il palese contrasto della
suddetta norma con il principio d'eguaglianza e con la tutela dei
diritti inviolabili dell'uomo nella parte in cui non prevede alcuna
possibilità d'indagine sulle condizioni ed esigenze del conduttore
nei cui confronti venga richiesto un provvedimento di rilascio
fondato sulla necessità del locatore;
Considerato che il giudice a quo lamenta l'omessa previsione, da
parte della norma, della possibilità di apprezzare le condizioni
soggettive - in particolare psicofisiche - del conduttore, così
richiedendo sostanzialmente alla Corte un intervento additivo
rispetto ad una pluralità di possibili soluzioni;
che queste ultime si porrebbero sempre come conseguenti a
molteplici e diverse valutazioni, tutte proprie dell'attività
legislativa di bilanciamento degli interessi;
che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),
sollevata in relazione agli artt. 2 e 3, primo comma, della
Costituzione, dal Giudice conciliatore di Trieste con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte