Ordinanza n. 572/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice
di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 26 gennaio 1984
e il 13 giugno 1986 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente
al n. 878 del registro ordinanze 1984 e al n. 623 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7 bis dell'anno 1985 e n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 26
gennaio 1984 ed il 13 giugno 1986, il Pretore di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione, dell'art. 668 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo osserva che al conduttore che non abbia avuto
conoscenza della notifica dell'intimazione per caso fortuito o forza
maggiore, è riservato un trattamento deteriore rispetto a colui che,
tempestivamente presentatosi all'udienza, ha facoltà di chiedere di
poter sanare la morosità. Il primo, intimato, infatti, a parere del
giudice rimettente, non può avvalersi in sede di opposizione tardiva
dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani");
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata.
Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione e
che i relativi giudizi possono essere riuniti;
che l'opposizione dopo la convalida di cui all'art. 668 del codice
di procedura civile è rimedio dato a tutela di chi per irregolarità
della notifica, caso fortuito o forza maggiore non abbia avuto
conoscenza dell'intimazione, ovvero, secondo quanto sancito dalla
Corte con la sentenza n. 89 del 1972, di chi, per gli ultimi due
motivi, non sia potuto comparire all'udienza di convalida pur avendo
avuto conoscenza dell'intimazione stessa;
che, una volta accertati i presupposti di ammissibilità
dell'opposizione tardiva e venuta meno l'ordinanza di convalida si
dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione si ché il
conduttore ben può in limine litis avvalersi della facoltà di
sanare la morosità;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente priva di
fondamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 668 del codice di procedura
civile, sollevata dal Pretore di Firenze con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:572 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte