Ordinanza n. 572/2000
Altra decisione · depositata il 21/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 656Codice di procedura penale
- art. 656legge 165/1988
- art. 1legge 165/1988
- art. 656legge 165/1998
- art. 1legge 165/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5, 8
e 9, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1
della legge 27 maggio 1988, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del
codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio
1999 e il 27 ottobre 1999 dal tribunale di Genova nei procedimenti di
esecuzione nei confronti di T. Q. C. H. e D. A., iscritte ai nn. 592
e 729 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e
n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il tribunale di Genova, con due ordinanze di analogo
tenore emesse il 30 luglio 1999 ed il 27 ottobre 1999 nel corso di
distinti procedimenti di esecuzione penale, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5, 8 e 9, del codice
di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 27
maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di
procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 112
della Costituzione, nella parte in cui prevede (comma 5 dell'art. 656
cod. proc. pen.) la consegna al condannato dell'ordine di
carcerazione e del decreto di sospensione di tale ordine, in luogo
della loro notificazione ai sensi degli artt. 148 ss. cod. proc. pen;
e, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte
in cui non prevede (commi 8 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen.) che la
condizione di irreperibilità o di latitanza del condannato
costituisca, rispettivamente, causa di revoca della sospensione
dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e causa ostativa della
sospensione stessa;
che il rimettente premette, in punto di fatto, che, dopo il
passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva,
il pubblico ministero - in ossequio al nuovo testo dell'art. 656 cod.
proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 165 del 1998 - aveva
emesso ordine di esecuzione della pena e decreto di sospensione della
medesima, disponendo la consegna di entrambi gli atti al condannato;
che la consegna era risultata peraltro impossibile, non
essendo stato il condannato reperito neppure in esito ad ulteriori
ricerche;
che il pubblico ministero aveva quindi promosso un
procedimento di esecuzione, chiedendo ad esso giudice rimettente, in
via principale, di disporre, sulla base di una interpretazione
estensiva del comma 8 dell'art. 656 cod. proc. pen., la revoca
dell'ordine di sospensione, considerando l'irreperibilità del
condannato come equivalente alla mancata presentazione dell'istanza
indicata nel medesimo comma 8; e, in via subordinata, di sollevare
questione di legittimità costituzionale della nuova normativa;
che - ad avviso del giudice a quo - mentre la richiesta
principale del pubblico ministero non potrebbe essere accolta alla
luce del chiaro dettato dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen.,
meritevole di considerazione risulterebbe, invece, quella
subordinata;
che l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nuovo testo,
stabilisce, in effetti, che l'ordine di esecuzione della pena
detentiva ed il decreto di sospensione della stessa - che il pubblico
ministero è tenuto ad emettere simultaneamente nei casi ivi previsti
- debbano essere consegnati personalmente al condannato: la
"consegna", prescritta dalla norma, non potrebbe essere difatti
intesa nel senso di "notificazione" - così da legittimare il ricorso
alle articolate procedure di cui agli artt. 148 ss. cod. proc. pen. -
ostando a tale interpretazione sia il dato testuale che i lavori
preparatori della legge n. 165 del 1998;
che, così congegnata, la disposizione violerebbe tuttavia la
Carta costituzionale sotto due profili: da un lato, perché
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
imputato e condannato, essendo previsto per il primo (che pure può
giovarsi della presunzione costituzionale di non colpevolezza) un
regime più flessibile e meno "garantito" di quello stabilito per il
secondo, sia in rapporto alla disciplina delle notificazioni che a
quella dell'eseguibilità della misura della custodia cautelare in
carcere; dall'altro lato, perché precluderebbe l'attività del
pubblico ministero volta a dare esecuzione alle sentenze, attività
che costituisce parte integrante dell'obbligo di esercizio
dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione;
che una ulteriore compromissione del principio di uguaglianza
deriverebbe, poi - secondo il giudice rimettente - dalla mancata
previsione, nei commi 8 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., della
irreperibilità e della latitanza del condannato, rispettivamente,
come causa di revoca del decreto di sospensione e come causa ostativa
della sua emissione: in tal modo, infatti, la condizione di
irreperibilità o di latitanza - impedendo l'esecuzione della
sentenza - godrebbe di un trattamento "privilegiato" rispetto a
quella dei condannati che, in quanto radicati nel territorio per
ragioni di lavoro o familiari, risultino agevolmente rintracciabili
dalle forze di polizia, e quindi costretti ad attivare le procedure
contemplate dall'art. 656 cod. proc. pen. al fine di evitare la
carcerazione;
che, da ultimo, la disciplina complessiva posta dall'art. 656
cod. proc. pen. colliderebbe anche con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, consentendo al condannato irreperibile di sottrarsi
all'esecuzione della pena mentre decorre il relativo termine di
prescrizione (nella specie, di breve durata), onde la pena stessa non
potrebbe esplicare né la sua funzione rieducativa, né quelle di
diversa natura;
che nei giudizi di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di non fondatezza delle questioni.
Considerato che, a fronte della sostanziale identità delle
questioni, dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato
emanato il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per
l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 24
novembre 2000, il cui art. 10 ha modificato l'art. 656, comma 5,
secondo periodo, cod. proc. pen., sostituendo - negli stessi termini
proposti dal petitum del tribunale rimettente - le parole (riferite
all'ordine di esecuzione della pena detentiva ed al decreto di
sospensione della stessa) "sono consegnati", con le altre "sono
notificati";
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al
giudice rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta
modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di
legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nei
procedimenti a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Genova.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:572 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte