Ordinanza n. 573/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 245/1963
- art. 12legge 245/1963
- art. 3legge 245/1963
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo
comma, 8 e 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 ("Limitazione
dall'impiego del benzolo e suoi analoghi nelle attività
lavorative"), promossi con ordinanze emesse il 28 settembre 1984 e il
9 gennaio 1985 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente al n.
1283 del registro ordinanze 1984 e al n. 235 del registro ordinanze
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91-bis
e 161- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della
legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dall'impiego del benzolo e
suoi omologhi nelle attività lavorative), nella parte in cui
sanzionano penalmente la violazione dell'obbligo imposto ai
fabbricanti e commercianti di solventi e prodotti destinati ad essere
impiegati nei lavori di cui all'art. 4 della medesima legge, di
indicare sull'etichetta dei recipienti la percentuale di toluolo e
xilolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al solvente
impiegato, anziché all'intero prodotto;
che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque per
l'infondatezza della questione;
considerato che il giudice a quo censura la scelta fatta dal
legislatore nel perseguire il fine della tutela della salute del
lavoratore destinato ad utilizzare i prodotti confezionati con
solventi o diluenti contenenti toluolo o xilolo;
che la critica si incentra sul rilievo che meglio sarebbe
rapportare l'uso delle sostanze pericolose al totale del prodotto
confezionato anziché al totale del solvente adoperato;
che tali valutazioni attengono all'ambito della discrezionalità
legislativa, incensurabile in sede di giudizio di legittimità delle
leggi, salvo che non emerga un uso del tutto arbitrario ed
irrazionale della facoltà di apprezzamento, non ravvisabile peraltro
nel caso di specie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi innanzi
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 e 12 della legge 5 marzo
1963, n. 245 (Limitazione dall'impiego del benzolo e suoi analoghi
nelle attività lavorative), sollevata con le ordinanze in epigrafe
in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte