Ordinanza n. 573/2000
Altra decisione · depositata il 21/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 9295Costituzione
- art. 9d.lgs. 303/1999
- art. 11legge 59/1997
- art. 3legge 20/1994
citata
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato,
sorto a seguito dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999
(Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della
Presidenza del Consiglio dei ministri) e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri),
promosso dalla Corte dei conti con ricorso depositato il 26 giugno
2000 e iscritto al n. 160 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito delle
deliberazioni n. 39 del 5 aprile 2000 e n. 48 del 18 maggio 2000
della Sezione del controllo, ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in
relazione all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999
(Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della
Presidenza del Consiglio dei ministri) e al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione
degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, in
riferimento alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge
15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2);
che, per quanto concerne la legittimazione soggettiva, nel
ricorso si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha
riconosciuto alla Corte dei conti nell'esercizio della funzione di
controllo la qualità di potere dello Stato (sentenze nn. 406 del
1989, 466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999);
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, la ricorrente
richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 457 del 1999 a
proposito dell'ammissibilità di conflitti di attribuzione su atti
con forza di legge, affermando in particolare che il conflitto non ha
"ad oggetto - a differenza del giudizio impugnatorio della legge -
l'annullamento per illegittimità costituzionale di un determinato
atto legislativo", bensì si propone "di ottenere la rimozione di
qualsiasi comportamento, atto o attività cui sia ascrivibile la
lesione delle suddette competenze";
che, sulla materia oggetto del conflitto, nel ricorso si
rileva che la legge n. 20 del 1994, nell'introdurre una generale
funzione di controllo sulla gestione, ha mantenuto con il suo art. 3
in capo alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità
su alcune categorie di atti del Governo; ma l'art. 9, comma 7, del
decreto legislativo n. 303 del 1999 ha inciso su tale assetto,
sottraendo al controllo i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati in base agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo decreto
legislativo, attinenti all'organizzazione della Presidenza del
Consiglio, alla sua autonomia contabile e di bilancio e al personale
in essa inquadrato;
che, inoltre, i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 dicembre 1999 e del 15 aprile 2000 sono, ad avviso
della ricorrente, le "più cospicue e dirette applicazioni
illegittime" del decreto legislativo n. 303 del 1999, e pertanto
vengono impugnati assieme a quest'ultimo;
che, ancora, nel ricorso viene lamentata la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega riguardo
all'emanazione del citato decreto legislativo n. 303, poiché gli
artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2, della legge n. 59 del
1997, nel conferire la delega alla razionalizzazione dell'ordinamento
della Presidenza del Consiglio, non avrebbero in alcun modo
autorizzato il Governo a emanare una disciplina riduttiva del
controllo preventivo di legittimità, disciplina che rappresenta
dunque "una non consentita incisione del regime dei controlli sui
"nuovi atti amministrativi del Governo";
che, inoltre, i tre atti impugnati violerebbero
complessivamente le attribuzioni conferite alla Corte dei conti
dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa
competenze che la ricorrente ritiene definite da un "quadro
costituzionale rigido ed immodificabile" che risulterebbe dal
parallelismo inderogabile tra il complesso degli artt. 92-95 della
Costituzione e i termini soggettivi e oggettivi della funzione di
controllo.
Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo
Presidente, sulla base delle determinazioni nn. 39 e 48 del 2000
della Sezione del controllo, ha proposto conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona
del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 9,
comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei
ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
aprile 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76 e 100,
secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 14 gennaio
1994, n. 20 (art. 3) e alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11,
comma 1, lettera a), e 12, comma 2);
che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità
del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla
Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, spetta la
legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a
norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia
pure di natura ausiliare, è caratterizzata, oltre che dalla sua
previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla
posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla
(sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è
indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio
1994, n. 20, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto
di atti aventi natura legislativa, quali il decreto legislativo
n. 303 del 1999 in questione, questa Corte ha già dato una risposta
affermativa (sentenza n. 457 del 1999; ordinanze nn. 280 e 23 del
2000, 323 del 1999);
che dal ricorso è dato rilevare le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia, secondo quanto
prescrive l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata
comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona
del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere
successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte
entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte