Ordinanza n. 574/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, con ordinanza emessa il 25 maggio 1999 dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia,
iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte
in cui prevede che il giudice applica la pena indicata dalla parte
della quale non abbia valutato e ritenuto la penale responsabilità";
che il rimettente premette di essere investito, in qualità
di giudice dell'esecuzione, della richiesta del pubblico ministero di
revoca della sospensione condizionale della pena di dieci mesi di
reclusione e lire 2.600.000 di multa, inflitta con sentenza di
applicazione della pena del tribunale di Vicenza in data 22 novembre
1995 a soggetto al quale, con sentenza del giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Venezia in data 18 novembre 1998,
divenuta esecutiva il 4 gennaio 1999, era stata applicata, sempre ex
art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione
per reati commessi nel giugno 1993 e nel gennaio 1994;
che la seconda sentenza di applicazione della pena,
intervenuta nei cinque anni dalla prima per reati anteriormente
commessi, non può tuttavia - a parere del rimettente - costituire il
presupposto per la revoca di diritto, a norma dell'art. 168, primo
comma, cod. pen., della precedente sospensione condizionale della
pena, in quanto, sulla base della consolidata giurisprudenza delle
Sezioni unite della Corte di cassazione, tale pronuncia, non
contenendo un accertamento sulla responsabilità dell'imputato e,
quindi, un giudizio di colpevolezza, non ha natura di sentenza di
condanna;
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, tenuto
conto di tali principi, contrasterebbe:
con l'art. 76 Cost., in quanto la direttiva n. 45 dell'art.
2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non contiene alcun
elemento da cui dedurre che il legislatore delegante abbia voluto
introdurre nell'ordinamento un "nuovo genere di sentenza, non di
condanna e nemmeno di proscioglimento";
con gli artt. 13, primo comma, e 25, secondo comma, Cost.,
in quanto, essendo la libertà personale un diritto inviolabile e
indisponibile, e posto che nessuno può essere punito se non in forza
di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, a maggior
ragione nessuno può essere punito per un fatto "non commesso" e,
dunque, a nessuno può essere applicata una pena se non è stato
accertato che ha commesso il fatto a lui imputato;
con l'art. 27, primo comma, Cost., in quanto il principio
della personalità della responsabilità penale comporta che "nessuno
può essere chiamato a rispondere se non per un fatto proprio, di cui
è, davanti all'ordinamento, responsabile";
con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto il principio
della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva
risulterebbe violato ove venisse inflitta e fatta espiare una pena a
persona di cui non sia stata accertata la responsabilità e che,
dunque, deve presumersi non colpevole;
con l'art. 27, terzo comma, Cost., perché le affermazioni
contenute nella sentenza n. 313 del 1990, con la quale la Corte
costituzionale, in applicazione del principio secondo cui le pene
devono tendere alla rieducazione del condannato, ha stabilito che il
giudice deve valutare la congruità della pena indicata dalle parti,
sarebbero svuotate di significato ove la pena venisse applicata ad un
soggetto di cui non sia stata accertata la responsabilità per il
fatto commesso;
con l'art. 3 Cost., in quanto viola i principi di
ragionevolezza e di eguaglianza una disciplina che da un lato
comporta l'espiazione della "pena applicata senza la concessione del
beneficio della sospensione", dall'altro impedisce la revoca della
sospensione condizionale della pena precedentemente concessa;
con l'art. 112 Cost., in quanto il fatto che la sentenza di
applicazione della pena non contenga alcuna affermazione di
responsabilità dell'imputato comporta che l'ordinamento rinuncia ad
una pronuncia giurisdizionale di merito, con conseguente
vanificazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale;
che, ai fini della rilevanza, il rimettente precisa che la
questione, a differenza di quelle, analoghe, più volte dichiarate
manifestamente inammissibili dalla Corte (viene richiamata, per
tutte, l'ordinanza n. 413 del 1998), non è volta ad ottenere una
sentenza additiva che integri le cause di revoca della sospensione
condizionale della pena, bensì una pronuncia che valuti se la natura
della sentenza di applicazione della pena, così come intesa dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, sia in armonia con gli
evocati principi costituzionali;
che è intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando che la questione è analoga a quella già dichiarata
manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 399 del 1997.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. è stata sollevata dal
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia in
funzione di giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta del
pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della
pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen;
che nella fase dell'esecuzione sono prive di rilevanza le
questioni aventi a oggetto norme che attengono al giudizio di
cognizione (v. sentenze n. 208 del 1987 e n. 18 del 1978, nonché
ordinanze n. 14 del 2000, n. 143 del 1999 e n. 437 del 1997), quale
è appunto nel caso di specie la norma censurata, di cui ha fatto
definitiva applicazione il giudice della cognizione, pronunciando
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
che la questione di costituzionalità va pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:574 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte