Ordinanza n. 575/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 448/1998
usata come parametro
citata
- art. 2d.l. 12/1985
- art. 1legge 168/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il
28 gennaio 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Emanuela Andò contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 388
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Emanuela Andò, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza n. 381 del 14 aprile 2000 la Corte di
cassazione - in un giudizio avente ad oggetto la spettanza, o meno,
del rimborso dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un
immobile che aveva domandato di fruire dell'agevolazione fiscale di
cui all'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in
favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito in legge 5
aprile 1985, n. 118, per l'acquisto della prima casa, beneficio
negato dall'Amministrazione finanziaria per aver egli già goduto di
analoga agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982,
n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui, nel contemplare
la possibilità di cumulare le due agevolazioni fiscali suddette,
prevede che la più favorevole disciplina sopravvenuta, applicabile
retroattivamente ai rapporti tributari non ancora definiti alla data
di entrata in vigore della legge medesima, non dia luogo a diritto al
rimborso dell'imposta pagata;
che, secondo la Corte rimettente, sarebbe vulnerato il
principio di uguaglianza in quanto il diverso trattamento previsto
per i contribuenti che richiedano il doppio beneficio
dell'agevolazione fiscale non trae origine da una posizione
sostanziale differenziata, anche solo nel tempo, ma è da
riconnettere ad una evenienza estrinseca, puramente accidentale,
quale è l'avvenuto pagamento dell'imposta;
che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 53 Cost., perché,
a parità di capacità contributiva, ci sarebbero trattamenti
tributari differenziati;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata;
che si è costituita la parte privata, inizialmente aderendo
alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione e poi, con
successiva memoria, rilevando che la questione era già stata accolta
da questa Corte, con sentenza n. 416 del 2000, nei termini
prospettati dalla Corte rimettente.
Considerato che, con la citata sentenza n. 416 del 2000, questa
Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della
disposizione censurata, limitatamente alle parole "e non danno luogo
a rimborso";
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,
essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si
riferiscono le censure della Corte rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:575 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte