Ordinanza n. 577/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.P.R. 636/1972
- art. 25d.P.R. 636/1972
- art. 38d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 38d.P.R. 739/1981
citata
- art. 327Codice di procedura civile
- art. 72Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
- art. 12d.l. 437/1996
- art. 22d.P.R. 739/1981
- art. 25d.P.R. 739/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 25 e 38
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo
1999 dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari sul ricorso
proposto da Luigi Coni contro l'Ufficio delle entrate di Tempio
Pausania, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 22 marzo 1999, pervenuta alla
Corte il 18 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale di
Cagliari, nel corso di un procedimento di appello avverso una
decisione della Commissione tributaria di primo grado di Tempio
Pausania, ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della
Costituzione - questione di costituzionalità degli articoli 22, 25 e
38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), applicabili al procedimento ratione
temporis, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte
di cassazione costituente "diritto vivente" devono essere integrati
dalla regola posta dall'art. 327, primo comma, del codice di
procedura civile, nel senso della soggezione dell'appello al c.d.
"termine lungo" annuale da essa previsto e non invece al solo termine
di cui allo stesso art. 22, con la conseguente preclusione
dell'appello quando il "termine lungo" sia decorso, indipendentemente
dalla perdurante eventuale pendenza del "termine breve" di sessanta
giorni dalla notificazione o comunicazione, previste dall'art. 38;
che il giudice rimettente ha ritenuto la non manifesta
infondatezza della questione osservando che il processo tributario
disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972 è caratterizzato dalla non
obbligatorietà della difesa tecnica e, in genere, "da un complesso
di semplificazioni procedurali e da regole volte a renderlo
accessibile anche al semplice contribuente pur sprovvisto di
cognizioni specifiche" e che l'applicazione dell'art. 327, primo
comma, cod. proc. civ. appare in contrasto con siffatte
caratteristiche, in quanto "la conoscenza o la semplice
conoscibilità" della norma richiede una competenza tecnica
qualificata che può esigersi solo dagli operatori del diritto e non
da un soggetto che si difende personalmente pur essendo abitualmente
privo di preparazione giuridica;
che questa difficoltà di conoscenza sarebbe, del resto,
evidenziata anche dalla circostanza che il legislatore della riforma
del processo tributario - nel testo dell'art. 72 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) anteriore alla sostituzione
apportata dall'art. 12 lettera i) del d.l. 8 agosto 1996, n. 437
(Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta,
di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori
bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario),
convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996,
n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione
diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione
finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di
contenzioso tributario) - aveva stabilito che per i termini di
impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e
secondo grado, relativi alle controversie pendenti, restava ferma
l'applicabilità del solo termine breve di impugnazione, escludendo
testualmente quella del termine ex art. 327, primo comma, cod. proc.
civ;
che, in definitiva, l'applicazione dell'art. 327, primo
comma, cod. proc. civ. al processo tributario - nel quale non è
previsto l'obbligo della difesa tecnica, la sola "in grado di
percepire la consapevolezza dell'estensione operativa della norma e
delle sue implicazioni applicative" - finisce per vanificare
l'esigenza di tutela del diritto di difesa ex art. 24 della
Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'infondatezza della questione.
Considerato che nel contenzioso tributario disciplinato dal
d.P.R. n. 636 del 1972 l'unico termine d'impugnazione previsto
espressamente - tanto per le impugnazioni in appello, quanto per
quelle alla Commissione tributaria centrale - era quello di sessanta
giorni dalla comunicazione del deposito della decisione a cura della
segreteria o dalla notificazione della decisione a cura della parte
(cfr. art. 22, primo comma, e art. 25 primo comma, in relazione
all'art. 38, commi terzo e quinto, come modificato dal d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario);
che sul problema della sovrapponibilità a tale termine del
termine c.d. lungo dell'anno dalla pubblicazione (scilicet deposito)
della decisione, previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ,
la giurisprudenza di merito tributaria e quella di legittimità si
sono attestate sulla soluzione positiva a seguito dell'intervento
delle sezioni unite della Corte di cassazione, onde è corretta
l'affermazione del rimettente circa l'esistenza di un "diritto
vivente" favorevole all'applicabilità del "termine lungo";
che il rimettente dubita della conformità all'art. 24 della
Costituzione di tale "diritto vivente" sostanzialmente adducendo che
l'applicazione del "termine lungo", discendendo da un'operazione
ermeneutica implicante un certo grado di difficoltà, sarebbe
incompatibile con la struttura del processo tributario secondo il
regime di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, (nel quale la difesa
personale del contribuente, in alternativa a quella del difensore
tecnico, era possibile senza limiti derivanti dal valore o
dall'oggetto della controversia: art. 30, primo comma), essendo
invece compatibile soltanto con una disciplina processuale nella
quale la difesa tecnica sia prevista come necessaria;
che la difficoltà di conoscenza della regola avallata dal
"diritto vivente" sarebbe confermata anche dal rilievo che - nel
dettare la disciplina delle controversie pendenti nel passaggio dalla
vigenza del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del 1972,
al nuovo contenzioso di cui al d.lgs. n. 546 del 1992 - lo stesso
legislatore avrebbe sentito il bisogno di dettare una norma di
interpretazione autentica (art. 72 di tale d.lgs., nel testo
anteriore alla sostituzione operata dal citato art. 12 del d.l.
n. 437 del 1996), per stabilire l'inapplicabilità dell'art. 327,
primo comma, cod. proc. civ;
che questa Corte, proprio nello scrutinare una questione
proposta avverso una norma regolatrice del processo tributario
secondo il regime di cui al d.P.R. n. 636 del 1972, ha già avuto
occasione di chiarire (sentenza n. 243 del 1982) che, "una volta che
il contribuente è ammesso a difendersi nella controversia tributaria
sia personalmente, sia con l'assistenza di un difensore tecnico,
termini e decadenze processuali non possono variare, nel processo
tributario come in ogni altro tipo di processo, secondo che la
facoltà di farsi assistere dal difensore tecnico sia stata dalla
parte esercitata o no" mentre con altra precedente decisione aveva
escluso che un onere imposto sempre da quel regime processuale fosse
incompatibile con la previsione della facoltà di far ricorso alla
difesa personale ed in particolare ledesse l'art. 24 della
Costituzione (sentenza n. 63 del 1977);
che i principi di cui alle due decisioni indicate vanno
coordinati con l'affermazione - fatta da altra decisione di questa
Corte sempre in tema di vecchio contenzioso tributario (ordinanza
n. 685 del 1988; si vedano pure l'ordinanza n. 251 del 1994 e, con
riferimento al nuovo processo tributario, l'ordinanza n. 210 del
1998) - secondo cui l'ammissione della difesa personale del
contribuente, accompagnandosi al riconoscimento della facoltà di
valersi comunque della difesa tecnica, non è lesiva della garanzia
dell'inviolabilità del diritto di difesa, considerato che l'art. 24
della Costituzione non impedisce al legislatore di disciplinarne
l'esercizio secondo valutazioni discrezionali;
che, conseguentemente, appare manifestamente insussistente la
violazione del citato precetto costituzionale, lamentata ora dal
rimettente, in quanto il contribuente che, nel vigore della
disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. n. 636 del
1972, sceglieva di valersi della facoltà di difendersi
personalmente, non poteva non considerare l'alea di eventuali
incertezze e difficoltà interpretative scaturenti dalla disciplina
del processo tributario e, quindi, non poteva non accettare la
conseguenza di doverle gestire di persona, senza ausilio di difensore
tecnico, sopportandone tutte le implicazioni possibili secondo un
principio di autoresponsabilità;
che l'argomento che il rimettente desume dalla disciplina
transitoria (poi eliminata nella stesura definitiva della norma)
posta nell'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella quale si
avallava - per la verità in senso opposto al diritto vivente già
allora formatosi in senso contrario - la tesi che il termine lungo
non fosse applicabile alle impugnazioni delle decisioni delle
commissioni tributarie di primo e di secondo grado, è assolutamente
ininfluente sulle esposte ragioni di manifesta infondatezza della
questione, pur dovendosi comunque rilevare che nella specie, per
quanto enuncia la stessa ordinanza di rimessione, l'appello pendente
avanti al rimettente venne introdotto nel 1988, cioè ben prima che
si dettasse quella (provvisoria) disciplina transitoria;
che, pertanto, la sollevata questione deve ritenersi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 22, 25 e 38 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:577 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte