Ordinanza n. 578/2000
Altra decisione · depositata il 29/12/2000 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio
1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato
dalla prof. Rita Chini, promosso con ricorso della Provincia di
Bolzano, notificato il 9 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il
16 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
di Bolzano e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 ottobre 1998,
depositato il 16 ottobre 1998, la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato
accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof. Rita Chini,
Preside di un liceo di Bolzano, avverso il provvedimento 4 novembre
1997 del Sovrintendente scolastico di Bolzano, che aveva inflitto
alla stessa la sanzione disciplinare della censura;
che la ricorrente espone che, in base alle norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24
luglio 1996, n. 434, la Provincia esercita per delega le attribuzioni
in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante,
inserito negli appositi ruoli provinciali, e spetta alla Giunta
provinciale la decisione, su parere, ove previsto, del competente
organo collegiale, dei ricorsi proposti da detto personale avverso
provvedimenti non definitivi adottati dal Sovrintendente scolastico
della Provincia; e che, nella specie, la prof. Chini aveva presentato
contro il provvedimento disciplinare in questione ricorso alla Giunta
provinciale, la quale, con delibera 30 dicembre 1997, l'aveva
respinto, previo parere conforme del Consiglio del personale
direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del Consiglio
scolastico provinciale;
che, secondo la ricorrente, il decreto del Ministro della
pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato
accolto il ricorso parallelamente presentato dalla prof. Chini allo
stesso Ministro, sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente
garantite alla Provincia, e precisamente della competenza propria a
decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti non definitivi del
Sovrintendente scolastico, o comunque della competenza delegata
strettamente intrecciata con le competenze proprie, e discendente da
una delega a carattere "traslativo", costituente una "integrazione
necessaria" delle competenze proprie della Provincia spettante alla
stessa Provincia in materia di stato giuridico ed economico del
personale insegnante;
che, pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare
che non spetta al Ministro della pubblica istruzione decidere sui
ricorsi del personale delle scuole della Provincia di Bolzano avverso
i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Sovrintendente
scolastico di Bolzano, e per l'effetto di annullare il decreto
ministeriale del 27 luglio 1998;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, con atto del 29 ottobre 1998, precisando che era in corso
la "revoca" del decreto ministeriale impugnato;
che, con deduzioni integrative in data 13 novembre 1998, la
difesa del Presidente del Consiglio ha comunicato che, stante la
riconosciuta competenza della Giunta provinciale a decidere i ricorsi
avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico
di Bolzano, l'impugnato decreto ministeriale 27 luglio 1998 era stato
annullato con decreto 27 ottobre 1998; ed ha chiesto pertanto la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che, all'udienza del 14 novembre 2000, le parti, riferendosi
all'intervenuto annullamento del provvedimento che ha dato origine al
conflitto di attribuzione, hanno convenuto sulla avvenuta cessazione
della materia del contendere.
Considerato che il provvedimento ministeriale che ha dato origine
al conflitto di attribuzione è stato annullato dallo stesso Ministro
della pubblica istruzione con il decreto 27 ottobre 1998, sulla base
della considerazione che la competenza a decidere i ricorsi
presentati dal personale docente e direttivo delle scuole della
Provincia di Bolzano spetta alla Giunta provinciale;
che pertanto, come del resto concordemente deducono le parti,
è cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano con il
ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:578 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte