Ordinanza n. 579/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 59d.P.R. 616/1977
citata
- art. 46d.P.R. 348/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto (n. 3 ricorsi)
notificati il 12 gennaio 1980, depositati in Cancelleria il 30
gennaio 1980 ed iscritti ai nn. 4, 5 e 6 del registro ricorsi 1980
per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del
Ministro della Marina mercantile: a) decreto del 18 gennaio 1979 di
approvazione della concessione stipulata tra la Società "Albarella"
s.a.s. e il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona
demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina; b) decreto del 30
giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la
società "Stabilimento Lido di Padova" ed il compartimento marittimo
di Chioggia relativa ad una zona demaniale della spiaggia di
Sottomarina di Chioggia; c) decreto del 30 giugno 1979 di
approvazione della concessione stipulata tra la Società "Nettuno"
s.r.l. ed il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad alcune
zone demaniali marittime situate sulla spiaggia di Sottomarina di
Chioggia.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Veneto, con tre distinti ricorsi,
notificati tutti il 12 gennaio 1980, ha promosso conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato avverso tre provvedimenti del
Ministro della marina mercantile, recanti:
a) il primo, datato 18 giugno 1979, l'approvazione della
concessione alla Albarella S.a.s. di zona demaniale marittima situata
nel Comune di Rosolina, per lo svolgimento di attività
turistico-sportiva;
b) il secondo, datato 30 giugno 1979, l'approvazione di
concessione di zona demaniale marittima in Chioggia, località
Sottomarina, per la realizzazione di uno stabilimento balneare;
c) il terzo, datato anch'esso 30 giugno 1979, l'approvazione di
concessione di zona demaniale nella predetta località, per la
realizzazione di un complesso turistico-balneare;
che la ricorrente deduce la violazione dell'art. 59 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni
amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali
immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e
fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche
e ricreative, come è nella specie;
che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, deducendo l'inoperatività della delega, per non essere
ancora avvenuta l'identificazione delle aree escluse dall'ambito
oggettivo di esplicabilità delle funzioni delegate, riservata allo
Stato dall'art. 59, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977.
Considerato che i tre giudizi, per evidenti motivi di connessione,
vanno riuniti;
che, il conflitto di attribuzione è ammissibile anche in
relazione a funzioni delegate alle regioni, quando, come nel caso
concreto, la delega sia data per la necessità, ragionevolmente
ritenuta alla stregua della disciplina complessiva delle funzioni
amministrative e della realtà nella quale esse sono chiamate a
operare, dell'adeguato esercizio di una funzione propria ("turismo e
industria alberghiera": artt. 117 Cost. e 56 d.P.R. n. 616/1977);
che, tuttavia, la delega di cui trattasi, ai sensi dell'art. 59,
comma secondo, d.P.R. n. 616/1977, non si applica, oltre ai porti,
"alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli
interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della
navigazione marittima", aree la cui identificazione è affidata allo
Stato, che non ha ancora provveduto al riguardo;
che tale potere di identificazione non può ritenersi sottoposto
a termini perentori ("entro il 31 dicembre 1978"), poiché esso è
attribuito in via permanente allo Stato, che può in ogni tempo
modificare l'elenco delle aree escluse dalla delega (art. 59, comma
secondo, ultima parte);
che, non risultando circoscritto l'ambito territoriale delle
funzioni delegate, la delega è da ritenere non ancora concretamente
operante (cfr., in tal senso, l'ordinanza di questa Corte n.
247/1988, relativa all'art. 46 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348,
recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Sardegna, che reca eguale disciplina), sicché l'attribuzione
rivendicata non risulta assegnata, ad alcun titolo, alla Regione;
Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei
ricorsi proposti dalla Regione Veneto avverso il decreto del Ministro
della marina mercantile del 18 giugno 1979 e i decreti dello stesso
Ministro del 30 giugno 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:579 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte