Ordinanza n. 58/1962
Altra decisione · depositata il 14/06/1962 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 16legge 3/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge della Regione siciliana 5 aprile 1952, n. 11, e dell'art. 84, n.
6, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione
siciliana 9 giugno 1954, n. 9, promosso con ordinanza emessa il 10
aprile 1959 dalla Corte di appello di Palermo su ricorso di Amato
Calogero ed altri, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30
settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 20 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger.
Ritenuto in fatto:
Con ordinanza in data 10 aprile 1959, pervenuta, peraltro, agli
uffici della Corte costituzionale soltanto il 18 agosto 1961, la Corte
di appello di Palermo ha proposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana n. 11
del 5 aprile 1952, e dell'art. 84, n. 6, del T.U. approvato con decreto
9 giugno 1954, n. 9, del Presidente della Regione.
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio pendente
davanti a detta Corte di appello in seguito a reclamo, proposto con
atto del 13 marzo 1959 da sette consiglieri comunali di Camastra,
dichiarati decaduti dall'ufficio con decisione in data 24 novembre 1958
della Giunta provinciale amministrativa di Agrigento, in sede
giurisdizionale, motivata in base alla pendenza di un giudizio di
responsabilità amministrativa e contabile a carico di essi, già
Sindaco e Assessori del Comune di Camastra.
Nel loro ricorso alla Corte di appello, i consiglieri dichiarati
decaduti avevano sostenuto che la materia dell'elettorato comunale non
appartenesse alla competenza legislativa della Regione siciliana, onde
avrebbe dovuto considerarsi estesa senz'altro a questa la riforma
adottata con la legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, il cui art. 6,
modificando la norma anteriore, cui si era uniformata la legge
regionale, ha escluso che la ineleggibilità derivante dalla pendenza
di una lite con il Comune si applichi agli amministratori comunali ove
la lite sia connessa con l'esercizio del mandato; in via subordinata,
avevano rilevato che, comunque, la diversità dei requisiti richiesti
per accedere alle cariche comunali dalla legge statale e da quella
regionale avrebbe reso inapplicabile la seconda, venuta in contrasto
con il principio contenuto nell'art. 51 della Costituzione, a norma del
quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
La Corte di appello non ha accolto il primo motivo ed ha affermato,
invece, che l'art. 14, lett. o, dello Statuto regionale comprende anche
la materia dell'elettorato comunale; ha escluso, pertanto, che la nuova
disciplina della legge dello Stato del 1956 si sia estesa di per sé
alla Regione siciliana o abbia modificato la disposizione
corrispondente della legge regionale.
Ha ritenuto, invece, non manifestamente infondata la questione
della illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma contenuta
nell'art. 14 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, e nell'art.
84, n. 6, del T.U. 9 giugno 1954, n. 9, in quanto ne deriverebbe una
situazione di diseguaglianza fra gli amministratori comunali della
Sicilia e quelli delle altre parti del territorio italiano; e ciò non
sarebbe consentito dalla Costituzione, anche in base all'insegnamento
dato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
In quanto alla rilevanza della questione di legittimità, la Corte
di appello ha constatato che con l'art. 16 di una successiva legge 9
marzo 1959, n. 3, il legislatore regionale aveva introdotto nel proprio
ordinamento una norma identica a quella contenuta nella legge statale
in materia del 23 marzo 1956; ma non ha ritenuto che per questo fosse
venuta meno la rilevanza della questione sollevata dai ricorrenti.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente della Regione
siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale il 31 marzo e il 3
aprile 1961 e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 20 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
245 del 30 settembre 1961.
È intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 9 giugno 1961,
il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Gueli. In tale atto la difesa della Regione contesta anzitutto
che sussista, e che trovi una congrua e sufficiente motivazione
nell'ordinanza di rimessione, la rilevanza della questione rispetto al
giudizio principale, il quale avrebbe potuto e dovuto essere deciso a
norma della più recente legge regionale, di immediata applicazione.
Nel merito, nega che la intervenuta modificazione di una legge
ordinaria dello Stato possa determinare la illegittimità
costituzionale sopravvenuta di una norma regionale identica alla norma
statale anteriore, e che, soprattutto, una divergenza temporanea di
disposizioni, come quelle di cui si discute in causa, possa
considerarsi tale da implicare una violazione del principio di
eguaglianza sancito nell'art. 51 della Costituzione.
Essa conclude, pertanto, perché la Corte costituzionale dichiari
inammissibile o infondata la questione proposta dalla Corte di appello
di Palermo. Tali conclusioni sono ribadite nella successiva memoria in
data 15 maggio 1962, nella quale si richiama anche la giurisprudenza
della Corte di cassazione sul punto dell'applicabilità immediata di
norme che facciano cessare cause limitative della capacità a ricoprire
uffici pubblici, e si osserva che tale giurisprudenza rende più grave
il difetto di motivazione dell'ordinanza sulla rilevanza della
questione. La difesa della Regione ricorda anche alcune sentenze della
Corte costituzionale, e ne deduce che tali precedenti non sono
invocabili in contrario, ma piuttosto in favore delle conclusioni di
merito già formulate dalla Regione.
Considerato in diritto:
Dal testo stesso dell'ordinanza della Corte di appello di Palermo,
con la quale è stata proposta la questione di legittimità
costituzionale, risulta che al momento della pronuncia di essa era già
stata emanata la legge regionale 9 marzo 1959, n. 3, e che questa
conteneva una norma (art. 16) identica a quella dell'art. 6 della legge
dello Stato 23 marzo 1956, n. 136.
La Corte ha però omesso di rilevare la data di pubblicazione della
nuova legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
avvenuta nel n. 14 dell'11 marzo 1959, e la disposizione dell'art. 8 di
detta legge, a norma della quale questa entrò in vigore il giorno
stesso della pubblicazione.
Tutto fa ritenere che, se il giudice del processo principale avesse
tenuto conto di questi dati, esso si sarebbe proposto in termini
diversi il problema della rilevanza della questione di legittimità di
una norma, che era venuta meno prima che la causa fosse definita; e
ciò anche in considerazione del principio accolto dalla Corte di
cassazione, la quale ha non soltanto affermato che le norme che fanno
cessare cause limitative della capacità a ricoprire uffici pubblici
sono di immediata attuazione ogni qualvolta la ineleggibilità o la
decadenza dalla carica per tali cause non sia stata accertata con
sentenza passata in giudicato, ma ha provveduto in conseguenza,
riformando la sentenza impugnata a seguito della pubblicazione della
legge nuova (appunto la legge 23 marzo 1956, n. 136, sopra citata),
sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza denunciata per cassazione
(Cass. civ., Sezione Ia, 4 ottobre 1956, n. 3342).
Di conseguenza, si deve ritenere necessaria una nuova valutazione
sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della
questione sottoposta alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di
Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte