Ordinanza n. 58/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 413/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e
indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1980 dal Pretore di San Donà di
Piave nel procedimento penale a carico di Arnaud Massimo ed altri,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1980 dal Pretore di Morbegno nel
procedimento penale a carico di Maspero Giannino, iscritta al n. 498
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 263 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con due ordinanze emesse dai pretori di S. Donà di
Piave e di Morbegno, rispettivamente il 2 aprile e il 15 maggio 1980,
è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude
l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e
gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o
di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni
personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi
un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se
compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che
rientrano nell'ambito dell'amnistia.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata
alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile
1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della
Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della
Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori
profili né addotti nuovi argomenti sostanziali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413,
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze
descritte in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime
ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte