Ordinanza n. 58/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 6legge 110/1975
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
- art. 23legge 497/1974
- art. 6legge 432/1982
- art. 2legge 432/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi) promossi con le ordinanze emesse il 14 maggio 1982 dal
Tribunale di Udine, il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Monza, il 20
novembre 1981 dal Tribunale di Agrigento, il 5 giugno 1982 dalla Corte
di appello di Venezia, il 18 maggio 1982 dal Tribunale di Caltagirone
(due ordinanze), il 4 novembre e l'1 giugno 1981 dal Tribunale di
Agrigento, rispettivamente iscritte ai nn. 458, 504, 564, 654, 692,
693, 695 e 696 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 276, 331, 338 e 344 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile
1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia
lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista
dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione
alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa
alla persona;
e che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2,
terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune
ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo
esplicativo (artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497; art. 23,
terzo comma, legge n. 110 del 1975);
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente
decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche;
considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a
quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art.
6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;
e che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di
rimessione, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con
sentenza n. 108 del 10 giugno 1982 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 232 e 238 del 22 dicembre 1982;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte