Ordinanza n. 58/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 46d.P.R. 636/1972
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto
da Ubiali Alcide, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 1983
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Ubiali
Alcide la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con
ordinanza del 23 settembre 1981 (in G. U. n. 315 dei 1983, reg. ord. n.
595 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, che esclude il potere della Commissione
tributaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte dirette,
in quanto dispone l'iscrizione nei ruoli di un terzo del tributo
corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, ancorché penda
il giudizio di primo grado;
che al giudice rimettente sembrava che la detta norma contrastasse
con l'art. 3 Cost., discriminando i contribuenti meno abbienti e quindi
più esposti al rischio di gravi pregiudizi patrimoniali per il
pagamento di imposte non dovute, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost.
per la diminuita tutela giurisdizionale del contribuente stesso;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta
chiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la questione sollevata con riferimento agli artt.
24 e 113 Cost. è manifestamente infondata in quanto già decisa da
questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la
non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non
costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di
cui alle citate norme della Costituzione, stante la discrezionalità
del legislatore ordinario in materia;
che le stesse considerazioni valgono evidentemente ad escludere la
fondatezza della questione concernente un preteso irrazionale deteriore
trattamento del contribuente meno abbiente (art. 3 Cost.);
che le ordinanze nn. 80 e 367 del 1983 hanno dichiarato
manifestamente infondata la stessa questione, mentre l'ordinanza n. 168
del 1983 ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa
agli artt. 1 e 46 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sostanzialmente
coincidente con quella attualmente in esame.
Visti gli artt. 23 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte