Ordinanza n. 58/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15-bislegge 94/1982
- art. 67Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25
marzo 1982 n. 94, di conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (proroga
dei rapporti di locazione non abitativa) promosso con ordinanza emessa
il 13 marzo 1984 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile
vertente tra Toso Diego e Lazzaris Franca, iscritta al n. 1183 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Toso
Diego e Lazzaris Franca, concernente la fine della locazione di un
immobile non abitativo, il Tribunale di Venezia con ordinanza del 13
marzo 1984 (reg. ord. n. 1183 del 1984) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di
conversione del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, il quale ha prorogato di due
anni i rapporti di locazione non abitativa soggetti alle scadenze di
cui all'art. 67 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che secondo il Tribunale, trattandosi nella specie di contratto non
soggetto a proroga nel momento dell'entrata in vigore della l. ult.
cit. e pertanto non rientrante nella categoria di locazioni previste
nel detto art. 67 bensl' in quella considerata nel successivo art. 71,
il conduttore non poteva invocare l'ulteriore proroga legale disposta
dal citato art. 15 bis;
che la legittimità costituzionale di questo articolo appariva
dubbia al giudice rimettente, in quanto esso limitava la ulteriore
proroga alla prima delle due categorie ora nominate e non l'estendeva
alla seconda, senza alcuna valida giustificazione e perciò in
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo
che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto
già decisa con la sentenza 5 aprile 1984 n. 89, in cui questa Corte ha
osservato che il differente trattamento disposto dall'impugnato art. 15
bis per i rapporti locativi "prorogati" (art. 67) rispetto a quelli
"non prorogati" (art. 71), di cui alla legge n. 392 del 1978, trova
fondamento nelle diverse caratteristiche dei rapporti stessi, giacché
soltanto rispetto ai primi la data di scadenza poteva funzionare quale
punto di riferimento (lett. a), b), c) dell'art. 67 cit.), mentre i
secondi, che peraltro costituivano un numero limitato, presentavano
tratti talmente differenti da non consentire razionalmente
l'assoggettamento alla medesima disciplina.
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94, di conversione
del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe in
quanto già decisa con sentenza 5 aprile 1984 n. 89.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte