Ordinanza n. 58/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1578/1933
- art. 2r.d.l. 1578/1933
- art. 4r.d.l. 1578/1933
- art. 5r.d.l. 1578/1933
- art. 6r.d.l. 1578/1933
- art. 20r.d.l. 1578/1933
- art. 27r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
citata
- art. 498Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5,
6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive
modificazioni ("Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore"), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal
Pretore di Napoli, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 6
dicembre 1979 (in un procedimento penale a carico di un procuratore
legale, imputato del reato di cui all'art. 498 cod. pen., per essersi
arrogato il titolo di avvocato) ha denunciato, per asserita
violazione degli artt. 4 e 33 della Costituzione, gli artt. 1, 2, 4,
5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive
modificazioni, sull'ordinamento delle professioni forensi, nella
parte in cui pongono limitazioni alle attribuzioni del procuratore
legale e richiedono, al medesimo, il superamento di un esame
(ulteriore) per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di
avvocato;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione
venga dichiarata infondata;
Considerato che, nella prospettazione del giudice a quo, le
sollevate questioni di costituzionalità poggiano sulla comune e
pressoché esclusiva premessa che la distinzione tra le due
menzionate professioni sia "creazione fittizia (...) non rispondente
a reali differenze di contenuto";
che, viceversa - come già implicitamente rilevato nelle
precedenti decisioni della Corte n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, con
cui sono state respinte altre impugnative relative agli artt. 5 e 6
del medesimo r.d.l. n. 1578 del 1933 - la separazione delle
professioni forensi deriva ed è giustificata dalla diversa ampiezza
dei compiti e delle funzioni (di mera rappresentanza processuale
ovvero anche di difesa) rispettivamente attribuiti al procuratore
legale ed all'avvocato, nell'ambito di una scelta riservata alla
discrezionalità del legislatore;
che, di conseguenza, le questioni stesse risultano
manifestamente infondate, anche in relazione al principio - più
volte enunciato da questa Corte in tema di art. 4 della Costituzione
- che la garanzia del diritto al lavoro non preclude al legislatore
di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (cfr. Corte cost. n.
83/1974 e n. 54/1977 citata);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento
agli artt. 4 e 33 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte