Ordinanza n. 58/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 915/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442
relativa ai rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1987 dal Pretore di Tione di Trento nel procedimento penale
a carico di Marchetti Giovanni, iscritta al n. 111 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente dei Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 11 dicembre 1987 (R.O. n. 111
del 1988), il Pretore di Tione di Trento ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10
settembre 1982, n. 915 per preteso contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, argomentando nel senso che la sanzione penale ivi
prevista parificherebbe quoad poenam coloro che non hanno mai
conseguito l'autorizzazione al trasporto di rifiuti tossici e nocivi
e coloro che, come nel caso di specie, dovendo eseguire trasporti
interregionali, siano in possesso della autorizzazione della sola
Regione di provenienza, anche alla luce del sistema previsto
dall'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ancora, peraltro,
entrato in vigore alla data fissata per la camera di consiglio;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
infondatezza della proposta questione;
Considerato che sussiste piena discrezionalità legislativa nella
previsione delle sanzioni per comportamenti comunque attinenti a
violazioni afferenti alla sfera penale, essendo il disvalore sociale
delle condotte valutabile dal legislatore alla stregua di criteri non
censurabili se non sconfinanti nella irragionevolezza manifesta, il
che non è nella ipotesi in esame;
che il richiamo alla disciplina, non ancora entrata in vigore,
di cui all'art. 10 della legge n. 361 del 1987, non ha pregio,
inserendosi la stessa in un sistema normativo che si discosta da
quello applicabile alla fattispecie di cui al giudizio a quo;
che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915, (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai
rifiuti e n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi),
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Tione di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte