Ordinanza n. 58/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 19 giugno 1989 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Brolli Maria ed altri e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S., aveva
richiesto l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a
carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 19 giugno
1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente
tale integrazione in favore di chi sia già titolare dell'anzidetto
trattamento diretto nel regime dell'assicurazione generale
obbligatoria;
che il giudice a quo osserva come tale preclusione, sia pure nel
quadro normativo anteriore al 1° ottobre 1983 (data di decorrenza
degli effetti della nuova disciplina introdotta dalla legge 11
novembre 1983, n. 638), non abbia più ragion d'essere alla luce
della copiosa giurisprudenza di questa Corte che ha progressivamente
eliminato ogni divieto in subiecta materia;
Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 373 del 1989, proprio
nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione
di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a chi sia titolare di pensione diretta a
carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto
del cumulo, il complessivo trattamento economico risulti superiore al
minimo garantito;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in
epigrafe, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 373 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte