Ordinanza n. 58/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995
dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Benigno
Vito ed altra e Oliverio Mario, iscritta al n. 313 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 1
marzo 1995, dubita della legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del codice di
procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità
dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai procedimenti
possessori nella fase sommaria;
che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo
comma della norma impugnata ("Il giudice provvede ai sensi degli
artt. 669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto
della reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del
dato testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare
uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in
parola;
che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di
trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti
nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista,
nonché una limitazione del diritto di difesa;
Considerato che questa Corte ha già posto in evidenza come
l'istituto della reclamabilità assuma un valore caratterizzante del
(nuovo) regime del procedimento cautelare uniforme disegnato dal
legislatore del 1990, il quale ha inteso ridurre la stabilità dei
provvedimenti anche attraverso il controllo di un giudice diverso
sull'operato di chi ha emesso i provvedimenti stessi, controllo
ritenuto "fattore di maggior garanzia" (sentenza n. 253 del 1994);
che pertanto, pur ammessa la selettività del rinvio che la
denunciata norma opera rendendo applicabile alla fase sommaria
possessoria la disciplina del procedimento cautelare uniforme,
certamente in tale rinvio deve comprendersi la possibilità d'una
revisio prioris instantiae, siccome appunto compenetrata con la
logica del nuovo modello procedimentale;
che un'interpretazione restrittiva come quella prospettata dal
rimettente frustrerebbe l'intento di assicurare una disciplina
omogenea - essa sì coerente con il sistema ex artt. 3 e 24 della
Costituzione - alle misure cautelari ed anticipatorie, che
costituisce la ratio della riforma del 1990;
che, infatti, questa Corte ha già dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies cod.
proc. civ. - sollevata muovendo dal presupposto che questo non
ammettesse il reclamo avverso l'ordinanza di diniego dell'interdetto
- proprio sulla premessa della trasposizione nel procedimento
possessorio di tutto il contenuto degli artt. 669-bis e seguenti "in
assenza di espresse riserve o comunque di incompatibilità
applicative" (sentenza n. 501 del 1995);
che la proponibilità del reclamo avverso i provvedimenti
possessori interdittali "nei casi e nei modi in cui lo è nel
procedimento cautelare", affermata nella sentenza da ultimo citata -
successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - priva dunque
di fondamento la questione con questa sollevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte