Ordinanza n. 580/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge
24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 17 febbraio 1984 dal Pretore di Siena nel
procedimento penale a carico di Mugnaioli Aldo, iscritta al n. 595
del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza del 17 febbraio
1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui non prevede la
possibilità per l'imputato di condizionare la richiesta di pena
sostitutiva all'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria e non
prevede comunque la possibilità di poter trattare con il giudice la
natura e la misura della pena sostitutiva da applicare";
e che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata "prevede
che l'imputato, richiesta genericamente la pena sostitutiva, sia poi
soggetto, in caso di accoglimento della richiesta, alla decisione del
Pretore", cosicché, avendo "l'imputato chiesto la pena sostitutiva
pecuniaria", la sua iniziativa, per il fatto di risultare
"condizionata, dovrebbe comunque essere dichiarata inammissibile, non
corrispondendo alla richiesta tipica dell'art. 77 L. 689, la quale
soltanto può innestare lo speciale procedimento di estinzione del
reato";
Considerato che l'assunto posto a base dell'ordinanza di
rimessione risulta smentito dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione, ormai costante nel ritenere che, quando l'imputato
specifichi la sanzione sostitutiva di cui chiede l'applicazione ai
sensi dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice
non può irrogare una sanzione diversa da quella richiesta;
e che, quindi, la questione proposta è da ritenere
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 17
febbraio 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:580 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte