Ordinanza n. 581/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 77legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Saronno nel
procedimento penale a carico di Pezzaglia Caterina, iscritta al n.
232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Saronno, con ordinanza dell'8 febbraio
1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, "nella parte in cui esclude l'applicabilità del
provvedimento previsto dall'art. 77 a chi già ne ha beneficiato,
quando il reato per cui l'imputato è nuovamente citato a giudizio
sia legato con il vincolo della continuazione a quello per cui il
provvedimento previsto dall'art. 77 è stato applicato";
Considerato che questa Corte con sentenza n. 267 del 1987 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge
24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude la
reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa
legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con
il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha
beneficiato del provvedimento";
e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (cfr. sentenza n. 577 del 1987,
ordinanze n. 486 del 1987 e n. 333 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, "nella
parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto
dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di
reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i
quali egli ha beneficiato del provvedimento", questione sollevata dal
Pretore di Saronno con ordinanza dell'8 febbraio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte