Ordinanza n. 581/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 129,
comma secondo, del codice di procedura penale, promossi con due
ordinanze emesse il 31 maggio 1990 dal Tribunale militare di Palermo
in due distinti procedimenti penali a carico di Sciortino Ciro,
iscritte rispettivamente ai nn. 554 e 565 del registro ordinanze 1990
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di Palermo, con due distinte
ordinanze datate 31 maggio 1990, relative a due procedimenti penali
contro lo stesso imputato, solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
che soltanto la seconda ordinanza, però, porta motivazione,
sicché ad essa sarà fatto riferimento;
che nella detta ordinanza si lamenta come, in presenza di una
sopravvenuta causa di estinzione del reato (ipotesi concernente il
caso di specie), il giudice del dibattimento, in limine litis, non
sarebbe in grado di decidere se si debba far luogo senz'altro
all'applicazione della causa estintiva, oppure all'assoluzione o al
proscioglimento per le altre cause elencate nell'art. 129, secondo
comma, del codice di procedura penale, in quanto "a causa della
disposizione dell'art. 431 del codice di procedura penale, il giudice
non è in possesso di alcun atto che gli consenta un qualsiasi esame
circa l'eventuale assoluta infondatezza della notitia criminis";
che ciò determina - secondo l'ordinanza - disparità di
trattamento rispetto alla situazione che si verifica nell'udienza
preliminare, nella quale il "G.I.P.", essendo in possesso del
fascicolo depositato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 416
del codice di procedura penale, è a conoscenza di tutti gli atti
d'indagine fino a quel momento compiuti, ed è perciò in grado di
valutare se già risultino evidenti le situazioni di cui al secondo
comma dell'art. 129 del codice di procedura penale;
che, in conseguenza di tale disparità, anche i princip/' di cui
agli artt. 24 e 27 della Costituzione vengono lesi, dato che la
difesa non è in grado di conseguire al dibattimento un
proscioglimento più ampio, e la presunzione d'innocenza ne
resterebbe compressa;
che è intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha chiesto innanzitutto l'inammissibilità della questione
in quanto la causa di estinzione sussisteva già nel predibattimento
e, se il Tribunale non l'ha applicata, ciò starebbe a significare
che ha implicitamente ritenuto l'esistenza di un'opposizione delle
parti, "decidendo perciò di procedere al dibattimento";
che ciò comporterebbe l'impossibilità di ogni ulteriore
applicazione dell'art. 129, comma secondo, del codice di procedura
penale, se non nell'ipotesi di sopravvenienza della causa
d'estinzione al dibattimento;
che, comunque, nel merito i due stadi processuali tra i quali
l'ordinanza instaura il confronto sarebbero invece per natura
incomparabili.
Considerato che le due ordinanze prospettano identica questione,
sicché i giudizi possono venire riuniti per essere decisi con unica
sentenza;
che la seconda ordinanza di rimessione è incorsa in una
manifesta aberratio ictus, in quanto - come si è rilevato - nella
stessa motivazione si riconosce che la difficoltà di valutazione per
carenza di atti è "causata" dalla disposizione di cui all'art. 431
del codice di procedura penale, e non quindi da quella impugnata di
cui all'art. 129, comma secondo, del codice di procedura penale, che
si limita a dettare le condizioni in presenza delle quali il giudice
può pronunziare sul merito nonostante la sopravvenienza della causa
estintiva: sicché, oltre all'irrilevanza della questione, si
verifica altresì contraddittorietà della motivazione;
che, peraltro, risulta chiaramente dal verbale di dibattimento
che il difensore (il quale aveva pur esaminato nell'udienza
preliminare il fascicolo del pubblico ministero) non ha rivendicato
l'evidenza della situazione di cui al secondo comma dell'art. 129 del
codice di procedura penale, ma si è limitato a chiedere che il
Tribunale procedesse oltre nel dibattimento per assumere le prove
testimoniali che egli presentava, senza dichiarare l'estinzione del
reato per amnistia alla quale l'imputato non intendeva rinunziare;
che, a parte l'improponibilità della richiesta in quanto il
Tribunale poteva ammettere ed assumere i testi solo in presenza di
rinunzia all'amnistia, ciò dimostra chiaramente che la situazione di
specie era estranea a quella di cui al secondo comma dell'art. 129
del codice di procedura penale sicché, anche per questo aspetto, la
questione sarebbe stata comunque inammissibile;
che resta così assorbita la peraltro inaccoglibile causa
d'inammissibilità prospettata dall'Avvocatura Generale, perché non
vi può essere opposizione "implicita" all'applicazione
dell'amnistia, dato che le parti, se si oppongono, devono dichiarare
se intendono rinunziare all'amnistia o se ritengono la sussistenza
delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 129 del codice di
procedura penale, e il giudice deve decidere in conseguenza; così
come, nemmeno è esatto che il giudice del dibattimento non possa
più applicare la causa d'estinzione quando questa sia intervenuta
già nel corso degli atti preliminari (art. 469 del codice di
procedura penale), dato che l'art. 129 del codice di procedura penale
fa obbligo al giudice, il quale riconosca che il reato è estinto, di
dichiararlo d'ufficio con sentenza "in ogni stato e grado del
processo", e perciò tanto più se in una fase precedente la
declaratoria sia stata erroneamente omessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, e riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 129 del codice di procedura penale,
sollevata dal Tribunale militare di Palermo, con due ordinanze datate
31 maggio 1990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte