Ordinanza n. 582/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 789/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, della legge 23 ottobre 1969, n. 789 ("Modifiche alle norme sul
servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri
immobiliari"), promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal
Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale - sui ricorsi riuniti
proposti dal Ministero delle Finanze contro Porfili Roberto ed altri,
iscritta al n. 978 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione di Porfili Roberto ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 14
giugno 1983 ( n. 978 R.O. del 1984), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge
23 ottobre 1969, n. 789, nella parte in cui non prevede che il
beneficio, attribuito al personale collocato nella categoria non di
ruolo del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 21 della legge
n. 959 del 1962 - della conservazione della anzianità di servizio
posseduta per il precedente servizio reso all'Amministrazione in base
a rapporto di natura privatistica - sia attribuito anche al personale
collocato nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai
sensi dell'art. 25 della l. n. 1290 del 1962 (in parte
successivamente transitato al Ministero delle Finanze);
che tale questione è stata sollevata sotto il profilo che la
norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 Cost., non essendo
giustificata l'esclusione da tale beneficio del personale collocato
nelle categorie non di ruolo del Ministero del Tesoro ai sensi
dell'art. 25 della l. n. 1290 del 1962;
Considerato che, come si riconosce nella stessa ordinanza di
rimessione, il collocamento tra il personale statale non di ruolo del
personale assunto con rapporto privatistico non comporta di per sé
la conservazione della precedente anzianità di servizio;
che, pertanto, la norma impugnata, prevedendo la conservazione
dell'anzianità di servizio per il personale inquadrato tra i
dipendenti non di ruolo del Ministero delle Finanze ex art. 21 della
l. n. 959 del 1962, ha introdotto una deroga alla disciplina generale
in materia, in relazione a valutazioni, in ordine al servizio in
precedenza esplicato da tale personale, che rientrano nella
discrezionalità del legislatore;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una questione di
legittimità costituzionale per violazione del principio di
uguaglianza, in presenza di norme generali e derogatorie, in tanto
può porsi in quanto si assume che queste ultime, poste in relazione
alle prime, siano in contrasto con tale principio;
che, viceversa, quando si assume a termine di raffronto del
giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, la questione in effetti
ha per oggetto la norma generale, in contrasto con l'oggetto e la
funzione del giudizio di legittimità costituzionale in relazione
all'art. 3 Cost., che è diretto al riquilibrio del sistema, mediante
il ripristino della normativa generale, ingiustificatamente derogata
da quella particolare (Corte cost. 19 gennaio 1988, n. 6; 10 marzo
1983, n. 46; 14 gennaio 1982, n. 2);
che, pertanto, la questione sollevata, assumendo a termine di
raffronto del giudizio di uguaglianza la norma derogatrice, è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge
23 ottobre 1969, n. 789 ("Modifiche alle norme sul servizio
ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri
immobiliari"), sollevata con l'ordinanza 14 giugno 1983 (n. 978 R.O.
del 1984) del Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, in
riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte