Ordinanza n. 582/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12legge 70/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due
ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe
Battista ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, iscritte
ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988
(pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo
grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista
ed altri contro l'Ufficio del Registro di Bergamo, è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui
esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti
che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati
ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi
giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo
1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con
gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per
l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;
Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per
l'identità della questione sollevata;
che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e
n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in
riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie
giacché anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il
diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere
delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con
modificazioni non risulta - in quanto attinente alla inevitabile
scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui
decorre qualsiasi innovazione normativa - tale da indurre questa
Corte a modificare il proprio orientamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte