Ordinanza n. 582/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 349/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, recante
differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia
tributaria), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dalla
Commissione tributaria regionale di Ancona, iscritta al n. 83 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 maggio 1999, pervenuta a
questa Corte il 9 febbraio 2000, la Commissione tributaria regionale
di Ancona ha sollevato, su istanza del contribuente appellante,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77,
terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni
termini ed altre disposizioni in materia tributaria), nella parte in
cui stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto legge 29 aprile 1995, n. 132, non
convertito in legge;
che, secondo la Commissione remittente, potrebbe "non essere
infondato sostenere" che tale clausola di "sanatoria" in base alla
quale dovrebbe ritenersi tempestivo l'avviso di accertamento in
materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
notificato al contribuente nel periodo di provvisorio vigore del
decreto legge n. 132 del 1995, il cui art. 1, comma 10, prorogava i
termini per tale adempimento sia in contrasto con l'art. 77, terzo
comma, della Costituzione: quest'ultimo, infatti, potrebbe ritenersi
legittimare il Parlamento soltanto a disciplinare i rapporti sorti in
base al decreto non convertito all'atto in cui viene negata la
conversione, mentre, nella specie, la disposizione in questione è
intervenuta solo in sede di legge di conversione del successivo
decreto legge n. 250 del 1995, che non riproduceva la norma di
proroga del termine per l'accertamento;
che, pertanto, nel periodo compreso fra la decadenza del
decreto-legge n. 132 del 1995 e l'entrata in vigore della norma di
sanatoria, l'avviso di accertamento non avrebbe potuto considerarsi
legittimo, ma anzi avrebbe dovuto essere revocato
dall'amministrazione finanziaria, non vigendo alcuna norma che
consentisse di derogare agli ordinari termini risultanti dalla
legislazione preesistente;
che, sempre secondo la remittente, "al momento della
conversione in legge [del successivo decreto-legge] la proroga dei
termini per gli accertamenti per INVIM straordinaria non era quindi
più operante e quindi anche l'espressione 'sono fatti salvi gli
effetti prodottisi' usata dal legislatore deve comprendere e
riferirsi anche agli effetti di illegittimità dell'avviso di
accertamento nel periodo compreso tra la decadenza del decreto-legge
e l'emanazione della l. 349/1995 che sono stati fatti quindi salvi,
circostanza che induce ad introdurre il dubbio sulla legittimità
costituzionale della normativa relativa agli effetti prodottisi";
che anche l'espressione "rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge" potrebbe "comportare l'inclusione dei rapporti
giuridici relativi al periodo di illegittimità dell'avviso di
accertamento compreso tra la decadenza del decreto-legge e
l'emanazione della legge 349/1995 nell'ambito di tale fattispecie";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in
quanto non sarebbe discutibile che attraverso la tecnica della
"sanatoria" degli effetti del decreto-legge non convertito, ai sensi
dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, il legislatore è
abilitato a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti
insorti nella vigenza del medesimo decreto, nell'esercizio di un
potere diverso da quello di conversione, senza altri limiti se non
quelli rappresentati dalla necessità del rispetto di altre norme e
principi costituzionali, dei quali non sarebbe prospettata la
violazione da parte della norma denunciata.
Considerato che il potere del Parlamento di "regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti", ai
sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, non deve
necessariamente essere esercitato in concomitanza con la decadenza
del decreto, ma può anche essere esercitato successivamente, salvi i
limiti costituzionali connessi alla retroattività di tale disciplina
(cfr. sentenze n. 89 del 1966, n. 84 del 1996, n. 244 del 1997);
che la disposizione di legge che regola detti rapporti, la
quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un
successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni
del decreto decaduto, opera, in quanto tale, sugli effetti giuridici
prodottisi e sui rapporti giuridici sorti "sulla base" del decreto
non convertito e dunque nel periodo del suo provvisorio vigore: non
riguarda quindi, in mancanza di diversa volontà del legislatore, la
sorte dei rapporti sorti dopo la decadenza del decreto non convertito
né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in tale
successivo periodo (cfr. sentenze n. 286 del 1990, n. 244 del 1997,
n. 429 del 1997, n. 507 del 2000);
che pertanto la questione sollevata si rivela manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni
termini ed altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in
riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione, dalla
Commissione tributaria regionale di Ancona con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il Redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte