Ordinanza n. 583/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 498Codice di procedura penale
- art. 190-bisCodice di procedura penale
- art. 13legge 269/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma
1-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 ottobre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecco, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1999, pervenuta
a questa Corte il 24 marzo 2000, il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lecco ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione, dell'art. 392, comma 1-bis del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede che le disposizioni
in esso previste si applichino anche all'assunzione della
testimonianza della persona inferma di mente";
che, secondo il giudice a quo la ratio della norma impugnata
che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilità
per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini
di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione
della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di
fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioè delle condizioni
che in via generale legittimano la richiesta di procedere con
incidente probatorio risponderebbe ad una duplice esigenza: da un
lato quella di proteggere il teste dalle conseguenze che potrebbe
avere sul suo vissuto il ritardo derivante dal protrarsi delle
indagini preliminari e del dibattimento, dall'altro quella di
tutelare precocemente il diritto della persona indagata al
contraddittorio, per consentire di portare alla luce prima del
dibattimento l'eventuale inattendibilità del teste, dato il rischio,
ritenuto maggiore in questo caso, di suggestioni e condizionamenti
anche non maliziosi;
che, sempre secondo il remittente, entrambe tali finalità
varrebbero in modo identico, o comunque tale da non giustificare
sostanziali differenze di disciplina, sia per i soggetti in età
evolutiva, sia per quelli che versino in condizioni di infermità
mentale: sì che, riguardo a questi ultimi, risulterebbero lesi sia
il principio di uguaglianza, per il trattamento diverso di situazioni
che sarebbero identiche, sia il diritto di difesa della persona
sottoposta alle indagini;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in
quanto, come emergerebbe anche dalla sentenza n. 283 del 1997 di
questa Corte (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva di
escludere, nei confronti del testimone maggiorenne infermo di mente,
l'esame diretto ad opera delle parti ove questo potesse nuocere alla
personalità del teste medesimo), non sarebbero parificabili le
posizioni del minore infrasedicenne e dell'infermo di mente; e,
d'altra parte, dalla citata pronuncia deriverebbe una compiuta tutela
degli interessi del maggiorenne infermo di mente anche rispetto alle
esigenze poste a base della censura in esame.
Considerato che la norma impugnata introduce una eccezione alla
regola dell'assunzione nel dibattimento delle prove che non abbiano
oggettivo carattere di indifferibilità o di non ripetibilità,
consentendo nei termini più ampi il ricorso all'incidente probatorio
quando si debba procedere all'assunzione della testimonianza di un
minore infrasedicenne in procedimenti per delitti sessuali;
che tale norma, quale che se ne ritenga la ratio non è
intesa, essenzialmente e direttamente, ad assicurare condizioni e
modi di esame testimoniale idonei a proteggere la personalità del
teste, e dei quali possa prospettarsi, sotto questo profilo,
un'esigenza di estensione al caso del teste infermo di mente;
che, infatti, a detta esigenza di protezione della
personalità dei testi provvedono altre norme del codice di rito,
così disponendo modalità particolari di espletamento dell'incidente
probatorio ove siano interessate all'assunzione della prova, in un
procedimento per delitti sessuali, persone minori di sedici anni
(art. 398, comma 5-bis su cui cfr. la sentenza n. 262 del 1998); la
conduzione dell'esame testimoniale da parte del giudicante, anziché
direttamente dalle parti, nei confronti del teste minorenne (art.
498, applicabile in parte qua anche al teste maggiorenne infermo di
mente a seguito della sentenza n. 283 del 1997 di questa Corte);
limiti all'esame testimoniale in dibattimento dei minori
infrasedicenni, quando si procede per delitti sessuali, e il teste
abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o
dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art.
238 (art. 190-bis comma 1-bis); particolari regole sulla esclusione
della pubblicità del dibattimento quando parti offese o testi siano
minorenni o sussistano esigenze di riservatezza dei testimoni o delle
parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto
dell'imputazione (art. 472, commi 2, 3-bis e 4);
che la possibilità - prevista dalla norma impugnata -, di
anticipare, attraverso il ricorso all'incidente probatorio,
l'assunzione di testimonianze appare, piuttosto, essenzialmente
intesa ad assicurare efficacia e genuinità della prova, quando si
tratti di raccogliere testimonianze potenzialmente soggette a subire,
col decorso del tempo, per le particolari condizioni del minore,
condizionamenti che le possano rendere meno genuine o meno utili al
fine degli accertamenti cui è volto il processo;
che peraltro, di per sé, tale possibilità non esclude la
ripetizione della testimonianza in dibattimento, mentre i limiti a
tale ripetibilità, posti a tutela della personalità dei testi,
quando si tratti di testimonianze di minori infrasedicenni in
procedimenti per delitti sessuali, derivano da altra norma (il citato
art. 190-bis comma 1-bis cod. proc. pen., successivamente introdotto
dall'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 269), non evocata dal
remittente, e che non risulterebbe applicabile all'ipotesi del teste
infermo di mente, se pure ad essa si estendesse, secondo la
prospettazione del giudice a quo la previsione della norma censurata;
che, in tale quadro, la norma impugnata appare frutto di una
scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire
ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del
teste infermo di mente, la cui situazione non è di per sé
meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne
(cfr. sentenza n. 283 del 1997), e non è detto presenti gli stessi
caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la
possibilità del ricorso all'incidente probatorio;
che, pertanto, non appare utilmente invocato l'art. 3 della
Costituzione;
che, d'altra parte, non sussiste la lamentata violazione
dell'art. 24 della Costituzione, poiché la formazione della prova
nel dibattimento costituisce, nel vigente sistema processuale, la
regola idonea ad assicurare, in linea di principio, l'effettività
del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini;
che, in tale sistema processuale, l'istituto dell'incidente
probatorio "è preordinato a consentire alle parti principali
l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento" (sentenza
n. 77 del 1994): non tanto, dunque, al fine - indicato dal remittente
- di consentire all'indagato di dimostrare precocemente
l'inattendibilità del teste, quanto, fondamentalmente, al fine di
assicurare la prova e la sua genuinità anche nei casi in cui
l'attesa del dibattimento possa pregiudicarle;
che, peraltro, le ipotesi in cui la prova possa venir meno o
deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione
dal legislatore nel prevedere i casi in cui, in generale, può farsi
ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio
(art. 392, comma 1, cod. proc. pen; e cfr., in proposito, la sentenza
n. 77 del 1994);
che pertanto la questione si palesa, sotto ogni profilo,
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis (Casi) del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3
e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:583 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte