Ordinanza n. 585/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1999
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la
Multitele s.r.l. e la Saba Electronic s.r.l., iscritta al n. 257 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 7
marzo 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46 del codice di procedura civile, per violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente
l'impugnazione mediante istanza di regolamento di competenza delle
sentenze del giudice di pace;
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di causa civile di valore superiore a due milioni
di lire, in grado di appello contro la sentenza d'incompetenza
territoriale emessa dal giudice di pace di Tivoli a favore del
giudice di pace di Frascati;
che il giudice rimettente - partendo dall'interpretazione
data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso
dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza
avverso le sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di
sospensione del processo), e tenendo conto che il testo vigente
dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di riforma della
sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza, il
ritorno della causa al primo giudice - dubita della legittimità
costituzionale del sistema che ne risulta, per violazione dei
principi di uguaglianza e di ragionevolezza e del diritto di difesa
in giudizio, sotto vari profili;
che in particolare, secondo il rimettente, la scelta del
giudice di pace di dichiarare la propria incompetenza comporterebbe
la devoluzione al giudice di appello, in unico grado, della
cognizione sul merito e quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo
grado di giurisdizione di merito, con conseguente pregiudizio del
diritto di difesa;
che, inoltre, il provvedimento del giudice di pace che
dichiari la sospensione del processo sarebbe assolutamente
inimpugnabile, con irragionevole differenza rispetto alla disciplina
dello stesso provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con
istanza di regolamento di competenza, senza che rilevi la
possibilità, addotta dalla giurisprudenza, di far valere
l'illegittimità della sospensione con la sentenza che definisce il
giudizio, perché intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente privo di
tutela il diritto della parte alla non sospensione;
che il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la
sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto pronunciata
secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con
conseguente irragionevole anomalia;
che, infine, ove venga affermata dal giudice di pace la
competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe
la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo, della controversia in
grado d'appello contro la sentenza del giudice di pace, e di quella
in primo grado per avvenuta riassunzione, con possibilità di
decisioni difformi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente - escludendo, in
conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che l'art.
46 cod. proc. civ. sia stato implicitamente abrogato a seguito
dell'entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace) - dubita della legittimità
costituzionale del sistema processuale che, contro le sentenze di
incompetenza rese dal giudice di pace in controversie di valore
superiore a due milioni di lire, ammette il solo rimedio
dell'appello, con impossibilità di ritorno al primo giudice in caso
di accoglimento dell'impugnazione, ex art. 353 del codice di
procedura civile, così negando il doppio grado di giudizio nel
merito;
che - premesso il richiamo alla giurisprudenza della Corte
secondo cui la duplicità dei gradi di giudizio non è coperta da
garanzia costituzionale (sentenze nn. 238 del 1976, 8 e 69 del 1982,
52 del 1984, 301 del 1986, 395 del 1988) - il diritto di difesa deve
ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta
alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando
irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto
dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma
soltanto dall'altro;
che nelle cause di valore fino a due milioni di lire - che il
giudice di pace decide secondo equità (art. 113, comma secondo, del
codice di procedura civile), con sentenza impugnabile solo con
ricorso per cassazione (art. 339, comma secondo, del medesimo codice)
- in caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza dichiarativa
di incompetenza, la cognizione del merito da parte del primo giudice
discende dalla peculiare natura del giudizio di legittimità
riservato alla Corte di cassazione;
che l'inconveniente lamentato dal remittente, circa una
possibile sovrapposizione di giudizi in diverso grado davanti al
tribunale, è rimuovibile attraverso l'applicazione dell'istituto
della sospensione necessaria;
che l'ulteriore profilo, concernente l'assenza di un rimedio
contro il provvedimento del giudice di pace sulla sospensione della
causa, non assume rilevanza diretta nel giudizio a quo;
che, in definitiva, la disciplina risultante dal combinato
disposto degli artt. 46 e 353 cod. proc. civ. - che prevede l'appello
come unico mezzo di impugnazione delle sentenze di incompetenza del
giudice di pace, rese in cause di valore superiore a due milioni di
lire - non è irrazionale né si pone in contrasto con gli invocati
principi costituzionali;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:585 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte