Ordinanza n. 586/2000
Altra decisione · depositata il 29/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 24Costituzione
- art. 39legge 479/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
settembre 1999 dal tribunale di Trieste nel procedimento penale a
carico di C. M. ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il tribunale di Trieste ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente il rinvio o la
sospensione del dibattimento nel caso di assoluta impossibilità a
comparire per legittimo impedimento di uno dei due difensori di
fiducia nominati dall'imputato;
che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata si
porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
non potendosi reputare in linea con il principio di ragionevolezza
una norma che non considera il legittimo impedimento del difensore
motivo sufficiente per rinviare o sospendere il dibattimento, facendo
"derivare dall'impedimento motivato e giustificato di uno dei
difensori di fiducia, una conseguenza pregiudizievole per
l'imputato";
che vulnerato risulterebbe anche l'art. 24 della
Costituzione, in quanto, attribuendosi al difensore impedito un ruolo
fungibile e surrogabile dal patrocinio dell'unico difensore presente
al dibattimento, verrebbe compresso il diritto dell'imputato ad una
difesa integrata, non alternativa e congiunta conseguente alla nomina
di due difensori e, al contempo, verrebbe ad essere sottratta al
difensore, assente per giusta causa ed assoluta impossibilità a
comparire, la facoltà di esercitare rilevanti poteri processuali
nella fase di acquisizione e valutazione della prova;
che la norma denunciata si porrebbe infine in contrasto con
gli artt. 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione
ai principi sanciti dalla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con
particolare riferimento a quelli di attuazione nel processo penale
dei caratteri del sistema accusatorio, della partecipazione
dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado
del processo, e di adeguamento delle norme processuali alle
convenzioni internazionali;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o infondata la proposta
questione.
Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza
di rimessione, l'art. 39, comma 2, della legge 16 dicembre 1999,
n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense), ha formalmente abrogato la disposizione oggetto
di impugnativa;
che l'art. 19, comma 2, della medesima legge n. 479 del 1999,
ha tra l'altro introdotto, nel codice di procedura penale, l'art.
420-ter recante la disciplina dell'impedimento a comparire
dell'imputato o del difensore nella fase della udienza preliminare,
mentre nell'art. 39 della citata legge si è novellato l'art. 484
dello stesso codice, sancendosi l'applicabilità, tra le altre, delle
disposizioni dettate dal richiamato art. 420 ter agli effetti della
verifica della regolare costituzione delle parti nella fase degli
atti introduttivi al dibattimento;
che, alla luce delle modifiche subite dalla normativa
censurata, si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora
rilevante nel procedimento a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trieste.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:586 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte