Ordinanza n. 587/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze
emesse il 24 novembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado
di Pavia e il 18 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di 1°
grado di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 130 del registro
ordinanze 1986 e al n. 128 del registro ordinanze 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª Serie speciale,
dell'anno 1986 e n. 18, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Palmieri Claudio nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanze emesse il 24 novembre 1985 (n.
130/1986) e il 18 novembre 1986 (n. 128/1987) rispettivamente dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Firenze è stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) "nella parte in
cui a garanzia INVIM istituisce un privilegio sugli immobili
trasferiti", per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;
che i giudizi a quibus risultano promossi da acquirenti di
immobili avverso l'avviso di accertamento di valore per l'INVIM,
notificato dall'Ufficio "al fine di affermare il privilegio" (ord. n.
130/1986); ovvero avverso la procedura esecutiva instaurata con
conseguente istanza di rimborso dell'imposta pagata dallo stesso
acquirente in vece dell'alienante (ord. n. 128/1987);
che in entrambe le ordinanze si lamenta l'irrazionalità "di
assoggettare ad esecuzione il bene trasferito a titolo oneroso
prescindendo da ogni partecipazione dell'acquirente alla fase - anche
contenziosa - di accertamento del tributo"; imposizione che in
definitiva, in contrasto con l'art. 27 stesso d.P.R., finirebbe con
il trasferire all'acquirente ogni onere relativo;
che nel giudizio di cui all'ord. n. 128/1987 si è costituito il
ricorrente Claudio Palmieri concludendo per la fondatezza della
questione;
che ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato la quale ha dedotto
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché
i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;
che i giudici rimettenti sollecitano l'eliminazione, dalla
disciplina dell'INVIM, dell'istituto del privilegio speciale sugli
immobili, per irrazionalità e contraddittorietà, in contrasto cioè
con gli artt. 3 e 53 Cost.; ovvero, l'approntamento di idonee
garanzie procedimentali in favore dell'acquirente, ex artt. 24 e 113
Cost.;
che la Corte ha già affermato come il privilegio speciale
immobiliare resti "accordato dalla legge in considerazione della
causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal
favore per le esigenze finanziarie dello Stato) ed assolva una
funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il
creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La
garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale è
legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per
adempimento o per prescrizione" (sent. n. 210 del 1971);
che quanto già affermato dà contezza della irrazionalità
delle censure sussistendo implicitamente, d'altronde, un rinvio,
nella disciplina dell'istituto, alle norme del codice civile;
che in conseguenza va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113
Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di
Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte