Ordinanza n. 587/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 16Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 2legge 190/1991
citata
- art. 130Codice della strada
- art. 2legge 1423/1956
- art. 2legge 537/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,
e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il
18 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, sul
ricorso proposto da Giuseppe Rinalducci contro il prefetto di
Campobasso ed altri, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 18 aprile 2000 il Tribunale
amministrativo regionale del Molise ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 16, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente, da
parte del prefetto, per coloro che sono sottoposti alla misura di
prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dall'art. 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
che nell'ordinanza di rimessione si riferisce che il giudizio
principale concerne l'impugnazione di un provvedimento prefettizio di
revoca della patente di guida, adottato in data 27 gennaio 1998 nei
riguardi di persona sottoposta nella stessa data alla misura del
foglio di via obbligatorio con provvedimento del questore;
che il tribunale amministrativo rimettente, premesso il
carattere vincolato e non discrezionale del provvedimento di revoca e
dunque ritenuta la rilevanza della questione sollevata (essendo il
ricorso, allo stato della legislazione, da rigettare), osserva in
primo luogo che le norme sulla base delle quali è stato adottato il
provvedimento di revoca sono contenute in un testo avente natura
regolamentare sprovvisto di forza di legge, e precisamente il d.P.R.
19 aprile 1994, n. 575, emanato in attuazione della "delegificazione"
prevista dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537; tuttavia, aggiunge il rimettente, la questione può
ugualmente essere sottoposta alla Corte costituzionale, giacché la
prevista emanazione del regolamento di delegificazione riguardava,
secondo la citata legge n. 537, esclusivamente la disciplina del
procedimento e non abilitava il Governo a dettare norme concernenti
gli aspetti sostanziali della materia: deve perciò ritenersi -
osserva su questo aspetto il tribunale amministrativo - che la nuova
formulazione regolamentare della disciplina sia priva di effetto
innovativo per quanto riguarda le condizioni sostanziali della revoca
e che non si sia verificato l'effetto abrogativo delle disposizioni
sostanziali di rango legislativo preesistenti (artt. 120 e 130 del
codice della strada), disposizioni nelle quali il caso di specie
trova tuttora la propria disciplina e delle quali può, in
conclusione, demandarsi il controllo di conformità a Costituzione;
che, tutto ciò premesso, il giudice rimettente deduce in
primo luogo il profilo della violazione dell'art. 76 della
Costituzione, perché, alla stregua di quanto affermato nella
sentenza n. 354 del 1998 della Corte costituzionale circa la portata
"minimale" della delega conferita con l'art. 2, lettera t), della
legge 13 giugno 1991, n. 190, che non consentiva l'adozione di norme
innovative rispetto al sistema preesistente, la previsione della
revoca della patente nel caso di sottoposizione a foglio di via
obbligatorio, ex art. 2 della legge n. 1423 del 1956, in quanto priva
di riscontro nella legislazione preesistente, deve ritenersi in
contrasto con i limiti posti nella legge di delegazione e pertanto
con l'art. 76 della Costituzione;
che ulteriori profili di incostituzionalità della disciplina
sono poi ravvisati dal rimettente in riferimento: all'art. 3 della
Costituzione, per difetto di proporzionalità tra la revoca e il tipo
di misura che ne è causa, essendo il foglio di via obbligatorio un
provvedimento che non priva il soggetto della libertà di
circolazione e che non costituisce un fattore di menomazione
dell'individuo, nonché per irragionevolezza dell'assimilazione del
foglio di via alle altre eterogenee e più gravi misure che impongono
o consentono la revoca; all'art. 16 della Costituzione, perché la
titolarità della patente viene a dipendere da una valutazione
compiuta dall'autorità di polizia e non da un accertamento in sede
giurisdizionale; infine, all'art. 97 della Costituzione, per
l'impossibilità di una valutazione caso per caso e per il vincolo
all'emanazione dell'atto da parte del prefetto, in conseguenza di un
provvedimento adottato ad altri fini da altra autorità
amministrativa;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, secondo cui la questione presenterebbe aspetti di irrilevanza
- per non avere il rimettente chiarito se il provvedimento di revoca
sia stato nella specie adottato prima o dopo l'intervento di
"delegificazione" e pertanto se la questione sia riferibile alle
norme nella loro veste regolamentare, ex d.P.R. n. 575 del 1994 - e
sarebbe comunque, nel merito, infondata, come le analoghe questioni
portate in precedenza all'esame della Corte.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Molise
ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 1,
e 130, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada, nella loro
originaria versione legislativa - e non come sostituiti dal d.P.R
n. 575 del 1994 - sul presupposto che essi siano tuttora vigenti
nonostante la "delegificazione" cui sono stati sottoposti, nella
parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei confronti
di chi sia soggetto alla misura di prevenzione del foglio di via
obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956,
ritenendo che tale previsione violi gli artt. 3, 16, 76 e 97 della
Costituzione: a) l'art. 3, per la sproporzione tra la causa (la
misura del foglio di via obbligatorio) e l'effetto (la revoca della
patente) e per irragionevolezza dell'assimilazione del foglio di via
alle più gravi misure che impongono, o consentono, la revoca in
discorso; b) l'art. 16, perché la titolarità della patente dipende
da una valutazione dell'autorità di polizia e non da un accertamento
giurisdizionale; c) l'art. 76, per eccesso di delega, poiché la
norma, innovativa rispetto alla disciplina anteriore, non sarebbe
stata consentita alla luce del carattere "minimale" della delega
conferita al Governo con l'art. 2, lettera t), della legge n. 190 del
1991; d) l'art. 97, per impossibilità di un apprezzamento del
singolo caso e per il vincolo all'adozione della revoca derivante da
un provvedimento adottato, ad altri fini, da altra autorità
amministrativa;
che con la sentenza n. 427 del 2000, successiva all'ordinanza
di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga
- rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza
degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del
codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la
loro prevista "delegificazione" - ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle
anzidette disposizioni legislative, in combinato disposto tra loro,
nella parte in cui prevedono la revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti alla misura del foglio di via
obbligatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (sentenza
n. 427 del 2000 citata, punto 6 del diritto e capo 1) del
dispositivo);
che pertanto, essendo state le norme denunciate già
dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal rimettente,
la questione ora in esame deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 76
e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:587 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte