Ordinanza n. 588/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio
decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal
Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel,
iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.23, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 24 febbraio 1989, il Pretore di Lucca
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del
regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza), in riferimento all'art.13, terzo comma, della
Costituzione;
che, al di là delle tante considerazioni espresse dal Pretore
nell'ordinanza, il nucleo centrale del thema decidendum è nella
specie rappresentato dall'assunto secondo cui l'imputato straniero
sottoposto a provvedimento 24 gennaio 1989 del Prefetto di Lucca, non
avendo ottemperato alla prescrizione di presentarsi entro il 26
gennaio 1989 alla frontiera, veniva tratto in arresto in epoca
successiva, al di fuori della flagranza;
che il Pretore rilevava, fra l'altro, che, non essendovi nella
legge alcuna espressa previsione che consenta l'arresto per l'ipotesi
in esame anche al di fuori dei casi di flagranza, come per altre
fattispecie derogatorie, non avrebbe giustificazione il cosidetto
"diritto vivente" che invece lo ammette, ed anzi si porrebbe in
contrasto con il parametro invocato che vieta la restrizione della
libertà personale da parte della polizia, salvo i casi di
eccezionalità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge;
che il Pretore, sia pure incidenter tantum, fa anche riferimento
al fatto che l'arresto fuori flagranza verrebbe nella specie
consentito in ordine ad ipotesi di modesto rilievo sociale, come si
evince dalla tenuità della pena detentiva edittale;
che, tutto ciò premesso, prima di procedere alla convalida
dell'arresto, è parso opportuno al giudice sollevare la detta
questione di legittimità costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.
Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il
Pretore, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ravvisato
nella ipotesi della mancata presentazione alla frontiera, entro il
termine previsto, dello straniero sottoposto al provvedimento
prefettizio in esame, i caratteri del reato permanente;
che "nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a
quando non è cessata la permanenza", come testualmente dispone
l'art. 382, secondo comma, codice procedura penale, analogamente, del
resto, a quanto prescriveva l'art. 237, primo comma, secondo inciso,
del codice procedura penale del 1930;
che, pertanto, sussiste quella condizione che il Pretore stesso
ritiene sufficiente a giustificare l'arresto, anche perché, scaduto
quel termine, diventa irrilevante la deviazione dall'itinerario, come
pure osserva ragionevolmente il Pretore;
che, quanto poi all'incidentale rilievo concernente il rapporto
fra il provvedimento dell'arresto e la tenuità della pena edittale,
questa Corte ha già riconosciuto, nella sentenza 8 luglio 1975
n.211, a proposito di analoga fattispecie (art. 220 dello stesso
Testo Unico), che si tratta "di una scelta di politica criminale e di
prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha
ritenuto di dover prescindere, nelle sue discrezionali
determinazioni, dall'entità obbiettiva del reato e della pena
edittale";
che, pertanto, la questione proposta dev'essere ritenuta
manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio
decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza), in riferimento all'art. 13, terzo comma, della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza 24
febbraio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte