Ordinanza n. 588/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990
dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Perrelli
Antonino, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che Antonino Perrelli veniva tratto a giudizio immediato
dinanzi al Tribunale di Torino a seguito del rigetto, da parte del
giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di giudizio
abbreviato perché avanzata oltre il termine di sette giorni dalla
notificazione del decreto di citazione ad esso imputato, come
prescritto, a pena di decadenza, dell'art. 458, primo comma, del
codice di procedura penale, e tuttavia entro i sette giorni dalla
notificazione del relativo avviso dell'udienza al difensore;
che il Tribunale, su eccezione dell'imputato, cui si associava
il p.m., con ordinanza del 23 gennaio 1990, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p. nella parte in cui
non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio
abbreviato "o l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p." decorra dalla notificazione dell'avviso al difensore della
data fissata per il giudizio immediato, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto viene così vanificato
il diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo dell'assistenza
tecnica, in una ipotesi - la scelta di un rito speciale - che, più
di altre, per le conseguenze che essa comporta, richiede una
valutazione di opportunità in cui appare essenziale l'assistenza del
difensore;
che, ad avviso dell'autorità remittente, l'esercizio del
diritto dell'imputato di richiedere taluno dei riti speciali viene
così sottoposto ad un termine di decadenza, peraltro ristretto, la
cui decorrenza è sganciata dalla conoscenza dei necessari
presupposti da parte del difensore tecnico;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che, per quanto attiene all'applicazione della pena su
richiesta (art. 444 c.p.p.), la questione è comunque manifestamente
infondata perché la richiesta può essere avanzata dall'imputato, a
norma dell'art. 446, primo comma, "fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado", non essendo essa
sottoposta, come ritiene l'autorità remittente, al termine
prescritto dall'art. 458 c.p.p.;
che altrettanto manifestamente infondata è la questione sotto
il profilo concernente il termine per richiedere il giudizio
abbreviato, perché il decreto del giudice per le indagini
preliminari che dispone il giudizio immediato - decreto contenente
"anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato
ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" (art. 456,
secondo comma) - viene notificato, come prescritto dall'art. 456,
all'imputato (oltre che al p.m. ed alla persona offesa) almeno venti
giorni prima della data fissata per il giudizio, mentre il relativo
avviso viene notificato al difensore dell'imputato entro il medesimo
termine, sicché, nell'ipotesi in cui all'imputato sia notificato il
decreto prima della notificazione al difensore del relativo avviso,
il primo è posto nelle condizioni di informare il secondo della
citazione a giudizio entro un termine che, pur essendo inspirato a
ragioni di necessaria speditezza, appare tuttavia adeguato
all'esercizio del diritto di difesa;
che ben diversa è l'ipotesi considerata da questa Corte con la
sentenza n. 436 del 1990 circa l'adeguatezza del termine dalla
richiesta di incidente probatorio da parte del p.m. concesso
all'imputato per presentare deduzioni sull'ammissibilità o sulla
fondatezza della richiesta stessa, perché in quel caso l'art. 396
prescrive il termine, sensibilmente più breve, di due giorni;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 458 del codice di procedura penale, sollevata
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:588 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte