Ordinanza n. 589/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del
testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il
31 ottobre 1989 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel processo
penale a carico di Della Gatta Luigi ed altri, iscritta al n. 591 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza
del 31 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 247 e 248
del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "a norma dei
richiamati articoli è consentita l'applicazione di alcuni riti
alternativi introdotti dal n.c.p.p. (segnatamente il giudizio
abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti)
anche per i procedimenti in corso soggetti alla regolamentazione di
rito abrogata, soltanto nel caso in cui si versi nella fase delle
formalità di apertura del dibattimento di 1° grado";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via
principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;
Considerato che le questioni, già decise dalla Corte nel senso
della non fondatezza (per l'art. 247, v. sentenza n. 277 del 1990) e
della manifesta infondatezza (per l'art. 247, v. ordinanze nn. 361
del 1990, 421 del 1990 e 477 del 1990; per l'art. 248, v. ordinanze
nn. 320 del 1990, 413 del 1990 e 420 del 1990), sono, nella specie,
inammissibili, non risultando né dall'ordinanza di rimessione né
dal fascicolo processuale che le parti abbiano richiesto uno dei riti
semplificati previsti dai titoli I e II del libro sesto del codice di
procedura penale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con
ordinanza del 31 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:589 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte